Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9027 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9027
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.G., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Maria
Ausiliatrice n. 8, presso lo studio dall’avv. Aulisi Ruggero,
rappresentato e difeso dall’avv. Cataldo Salvatore;
– controricorrente –
SO.RI.T. S.P.A. – AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI
PERUGIA – in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Umbria, sez. 5, n. 150, depositata l’8 maggio 2008;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la contribuente propose ricorso avverso cartella esattoriale notificatele il 25.8.2005 (su iscrizione a ruolo reso esecutivo il 25.2 e consegnata al concessionario il 25.3.2005) in relazione ad avviso di accertamento di imposta di registro concernente atto di compravendita immobiliare del 30.3.2001, notificato il 3.11.2003 e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
– che, a fondamento del ricorso, la contribuente dedusse, tra l’altro, l’intervenuta decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo, per essere la notifica della cartella intervenuta successivamente alla scadenza del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella versione vigente ratione temporis;
che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;
che la contribuente ha resistito con controricorso;
osservato:
che il primo motivo di ricorso – con cui l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 – appare manifestamente fondato;
che, essendo incontroverso che la cartella oggetto del giudizio era stata preceduta dalla rituale notifica di avviso di accertamento e che questo non e’ stato impugnato, deve, invero, considerarsi che, in tale situazione (nell’ipotesi, cioe’, che la definitivita’ dell’accertamento consegua alla mancata impugnazione di atto impositivo notificato al contribuente), l’azione di riscossione dell’Agenzia non e’ soggetta ad altro termine che a quello di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 (v. Cass. 9889/07);
ritenuto:
– che, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Umbria.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Umbria.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011