Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9027 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9397/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELISA BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5527/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello di M.F. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecco. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del contribuente contro sei cartelle di pagamento, per IVA ed altri tributi relativi agli anni 2001 – 2005;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato la nullità delle cartelle, emesse nel 2013 per tributi iscritti a ruolo a carico di una società estinta sin dal 2006, di cui il M. era socio accomandatario;

Rilevato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2324 c.c., nonchè dell’art. 2495 c.c., anche in relazione agli artt. 1362 e 1367 c.c.;

che la ricorrente sostiene di aver rivolto la sua pretesa direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile: sarebbe stata conseguentemente erronea l’affermazione della CTR che la nullità della cartella deriverebbe dal fatto che il socio accomandatario, all’esito dell’estinzione della società, sarebbe stato privo di qualsiasi veste sostanziale e processuale, giacchè, in realtà, avrebbe risposto illimitatamente, essendo già responsabile illimitatamente per le obbligazioni societarie;

che l’intimato ha resistito;

che il motivo deve essere accolto;

che, infatti, la CTR da atto che l’avviso impugnato era stato notificato alla società nell’anno 2013, successivamente alla cancellazione della medesima dal registro delle imprese (24 febbraio 2006), ma omette di considerare che il suddetto avviso era stato notificato anche al M. quale socio illimitatamente responsabile della Tecno Design s.a.s.;

che in questa ipotesi, pertanto, seppure in presenza dell’estinzione della società, ormai priva della capacità di stare in giudizio, opera un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (Sez. 5, n. 21773 del 05/12/2012);

che, conseguentemente, è legittima la notifica dell’avviso di liquidazione ad una società di persone cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci della medesima per farne valere la responsabilità anche solidale, in quanto, sebbene la cancellazione non determini l’estinzione dell’ente se e fino a quando permangano debiti sociali, all’obbligazione della società si aggiunge, secondo il disposto dell’art. 2312 c.c., comma 2, quella dei singoli soci, quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti (Sez. 5, n. 12779 del 10/06/2011);

che il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di cui sopra;

che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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