Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9026 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di

Rienzo n. 162, presso l’avv. Lucia Patrizia Scalone di Montelauro,

rappresentato e difeso dall’avv. CECCHETTI Pietro Paolo, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 5/05/08, depositata il 31 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 5/05/08, depositata il 31 marzo 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 emesso a seguito dell’omessa comunicazione prevista, a pena di decadenza dal beneficio, dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 (c.d. modello CVS). Il giudice a quo ha ritenuto che la normativa anzidetta viola i principi dello Statuto del contribuente.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

2. Il ricorso principale appare manifestamente fondato, avendo questa Corte gia’ affermato, con orientamento ormai consolidato, che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonche’ quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato e’ stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilita’ della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non e’ comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627 del 2009; in senso conforme Cass. nn. 3578 e 16442 del 2009, 19127 del 2010), Si e’ anche precisato, proprio con riferimento alla disciplina de qua, che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributano, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi gia’ immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria;

conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalita’, ne’ consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. n. 8254 del 2009).

3. Il ricorso incidentale, con il quale si denuncia l’inammissibilita’ dell’appello dell’Ufficio per mancata sottoscrizione da parte del direttore di questo (questione da ritenere implicitamente rigettata dal giudice d’appello), appare manifestamente infondato, in base al principio secondo il quale, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’Ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorche’ recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finche’ non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’Ufficio e ne esprima la volonta’ (Cass. n. 874 del 2009).

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del ricorso principale e manifesta infondatezza dell’incidentale.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente e ricorrente incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria: in particolare, i quesiti di diritto formulati dalla ricorrente appaiono rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c.) e, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c. e riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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