Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9026 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. I, 15/05/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/05/2020), n.9026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8773/2015 proposto da:

Cedea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Lucia n. 32, presso lo

studio dell’Avvocato Maria Antonietta Tanico, che la rappresenta e

difende, unitamente all’Avvocato Maria Augusta Dramisino, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona

dei curatori Prof. Avv. P.G.U., Dott. B.G. e

Avv. Pa.Gi., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sestio

Calvino n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Portoghese,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Gianpiero Balena, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI depositato il 24/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Cedea s.r.l., a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico di predisposizione di un piano di risanamento L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. d), con collocazione del medesimo in chirografo anzichè con la prededuzione richiesta.

2. Il Tribunale di Bari, a seguito dell’opposizione presentata da Cedea s.r.l., osservava che il piano di risanamento attestato di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), non aveva natura di procedura concorsuale, di modo che il credito derivante dalla sua predisposizione non poteva godere della prededuzione riconosciuta dalla L. Fall., art. 111, comma 2, ai crediti sorti in occasione o in funzione di questo tipo di procedure.

Oltre a ciò la differenza esistente fra i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, da un lato, ed il mancato richiamo del piano di risanamento attestato per le ipotesi di prededuzione di recente introdotte con riferimento al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione quali quelle previste dalla L. Fall., art. 182-quater, dall’altro, inducevano a ritenere che il legislatore avesse voluto mantenere distinta la natura giuridica del piano di risanamento attestato rispetto a quella degli altri istituti concorsuali.

Di conseguenza il Tribunale rigettava, con decreto del 20 febbraio 2015, l’opposizione proposta da Cedea s.r.l., stante “l’impossibilità di concepire una qualsiasi collocazione prededucibile, nel concorso (anche fallimentare) che si apre sul patrimonio dell’imprenditore, delle obbligazioni assunte a seguito di atti posti in essere in esecuzione del piano di risanamento attestato”.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Cedea s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. Fall., art. 111 a causa “dell’omesso riconoscimento della natura prededucibile del credito professionale derivante dall’espletamento di attività utile all’interesse della massa dei creditori”: il Tribunale, nell’argomentare il provvedimento con cui aveva disconosciuto la prededuzione richiesta, avrebbe erroneamente ritenuto che i crediti professionali costituissero atti posti in essere in esecuzione del piano di risanamento attestato, quando in realtà essi rappresentavano il corrispettivo dovuto per la sua redazione e si ponevano su un piano logicamente e cronologicamente anteriore all’esecuzione e distinto da esso.

Del tutto non pertinente risulterebbe poi il richiamo alla L. Fall., art. 182-quater, considerata l’intervenuta abrogazione della norma ad opera del D.L. n. 83 del 2012 e la ratio ad essa sottesa.

Occorreva invece – a dire della ricorrente – avere riguardo al fatto che il credito, al di là della natura della prestazione resa, era correlato allo svolgimento di un’attività di assistenza e consulenza di carattere stragiudiziale che era stata funzionale all’accrescimento dell’attivo o alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio.

Pertanto la comunanza di ratio tra il novellato L. Fall., art. 67 e L. Fall., art. 111 avrebbe dovuto indurre a ravvisare un rapporto di strumentalità della prestazione professionale anche rispetto a procedure di composizione della crisi.

4.2 La doglianza non è fondata.

L’istituto della prededuzione viene considerato all’interno della legge fallimentare innanzi tutto nella norma generale della L. Fall., art. 111, in tema di ordine di distribuzione delle somme, secondo cui “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.

L’utilizzo della proposizione congiuntiva “e” al fine di raccordare l’indicazione dei criteri utili alla qualificazione del credito come prededucibile induce a ritenere che la norma in parola postuli tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione, costituti da quelli così classificati da una espressa previsione, da quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale e da quelli sorti in funzione di essa (Cass. 14713/2019).

Il credito vantato dall’odierna ricorrente sarebbe stato – in tesi di parte ricorrente – a torto non ricondotto a quest’ultima categoria.

La norma denunciata come violata prescrive tuttavia che il credito possa qualificarsi come funzionale sulla base di un rapporto di strumentalità esistente non con il patrimonio del debitore, ma con una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

Il provvedimento impugnato non si presta a censure laddove sostiene che il piano di risanamento previsto dalla L. Fall., art. 67, comma 3, non ha il carattere di procedura concorsuale.

Sul punto infatti non si può che dare continuità a quanto questa Corte ha già avuto modo di chiarire con la sentenza n. 1895 del 2018 in merito alla natura del piano di risanamento.

Esso infatti “non è una “procedura concorsuale”. La sua natura non partecipa, per essere più precisi, nè al primo, nè al secondo termine della richiamata espressione. Alla vicenda di strutturazione e conformazione del piano non concorre alcun intervento giudiziale, sia esso di valutazione oppure di controllo. Nè ha luogo discorrersi di una partecipazione del ceto creditorio (tanto meno se assunta in termini di necessaria partecipazione). La giurisprudenza di questa Corte ha già rilevato, d’altro canto, che la vicenda espressa dal piano non raffigura una “procedura”, rientrando invece nell’amplissimo genere delle “convenzioni stragiudiziali” (cfr. Cass., 5 luglio 2016, n. 13719)”.

Nessuna comunanza di ratio può inoltre essere ravvisata tra la L. Fall., art. 67 e art. 111, come propone l’odierna ricorrente.

In vero – prosegue la sentenza citata – “è senz’altro da escludere… che la norma dell’art. 111 sia da leggere e interpretare come se essa si riferisse anche alle composizioni negoziali delle crisi di impresa”; “…. è da osservare in proposito come nella specie manchino propriamente le basi per aprire pure solo l’ipotesi di interpretazioni analogiche o anche solo estensive. La prededuzione è in sè stessa vicenda di tratto sostanzialmente eccezionale o comunque singolare: come all’evidenza indica, ben al di là della prima parte dell’art. 111, comma 2 il fatto che essa importa deroga al principio generale della par condicio. Per altro verso, il riferimento alle “composizioni negoziali delle crisi” nemmeno rimanda all’idea di una categoria dotata di una qualche omogeneità, la stessa risultando per contro sfrangiata in una serie indeterminata (e non predeterminabile) di ipotesi”.

Peraltro “non può non risaltare la genericità della “comunanza di ratio” che la ricorrente ritiene venga a correre tra la norma dell’art. 67 e quella dell’art. 111: con riferimento almeno al profilo qui concretamente in esame, tale comunanza rimane, per così dire, sul mero piano della superficie esterna. D’altronde, il richiamo dei precedenti di questa Corte, a cui la ricorrente si rifà, non appare per nulla centrato. L’ordinanza n. 18922/2014 concerne un’ipotesi di assistenza alla preparazione di un’istanza di fallimento; e non risulta presentare o proporre richiami alla norma dell’art. 67: la decisione identificando, piuttosto, quella dell’art. 111 come “norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali”. La ricorrente sembra poi cadere in un equivoco là dove richiama a proprio sostegno la sentenza n. 5098/2014 (che riguarda un caso di credito professionale concernente la domanda di concordato preventivo): la pronuncia afferma, in realtà, che la norma dell’art. 111 è intesa a “favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo”, come “strumento di composizione della crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali”, e che tale ultimo obiettivo è condiviso pure dalla norma dell’art. 67, comma 3, lett. d), perchè quest’ultima “sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall’imprenditore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alla procedura di concordato preventivo””.

Nè è neppure possibile valorizzare ex se, ai fini del riconoscimento della natura prededucibile, una mera funzionalità del credito alle sorti dell’impresa slegata da un ambito concorsuale.

Infatti – sottolinea la medesima decisione – “finisce… per giungere a una vera e propria interpretatio abrogans di parte della norma dell’art. 111 l’ulteriore affermazione della ricorrente, per cui a risultare davvero determinate, ai fini della applicazione della prededuzione, sarebbe esclusivamente l’effettiva sussistenza in concreto di un nesso di “funzionalità” ovvero di “occasionalità””.

5.1 I secondo motivo di ricorso denuncia la “carenza di motivazione con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2012”: il Tribunale avrebbe riconosciuto il ricorrere dei presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato malgrado non vi fosse stata una soccombenza piena dell’opponente, le cui tesi in merito all’infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dai curatori erano state condivise dal collegio dell’opposizione.

5.2 Il motivo è inammissibile.

L’ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater T.U.S.G. ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., Sez. U., 4315/2020, Cass. 29424/2019). Ne discende l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l’erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, poichè, trattandosi di un’obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all’erario, che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente (Cass. 15166/2018).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso principale va pertanto respinto.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato al suo eventuale accoglimento.

L’assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso induce a compensare per intero le spese di lite fra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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