Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9026 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMANDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5460/2009 proposto da:

Q.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO

Filippo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA PINETO S.E.P. SPA (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante Dott. C.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO

Nicoletta, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TERRAZZA FRANCESCO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 6701/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, Sezione Terza Civile, emessa il 15/2/2008, depositata il

12/03/2008, R.G.N. 21076/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BALSAMO per delega dell’Avvocato FILIPPO DE

JORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il relatore nominato ai sensi degli artt. 391 bis, 377 e 380 bis cod. proc. civ., nella relazione recante la data del 16.10.2009 e comunicata ai sensi del comma 3 della disposizione da ultimo citata, ha osservato:

“che con ricorso notificato il 2.3.2009 Q.A. ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, dell’ordinanza (in ricorso erroneamente indicata come sentenza) della corte di cassazione n. 6701/08, pronunciata il 15.2.2008 e depositata il 12.3.2008, con la quale era stato dichiarato inammissibile, per assoluta insufficienza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, il ricorso dello stesso Q. avverso la sentenza n. 5226 del 22.12.2005 della sezione specializzata agraria della corte d’appello di Roma (reiettiva del ricorso per revocazione del Q. medesimo avverso la sentenza n. 4395 del 2002, resa dalla sezione specializzata in una controversia con la Società Edilizia Pineto S.E.P. s.p.a.);

che al ricorso resiste con controricorso la Società Edilizia Pineto S.E.P. s.p.a.;

che il ricorrente si duole che la corte di cassazione abbia fatto un’applicazione rigida e formale del principio di autosufficienza, in tal modo uniformandosi a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso deve consentire al giudice di legittimità di conoscere la vicenda sostanziale e processuale della controversia senza dover ricorrere all’esame di altri documenti (così il ricorso, a pagina 5);

che, pertanto, non un errore percettivo nell’esame del ricorso viene in realtà prospettato, ma un errore di giudizio, che si assume consistito nell’erronea applicazione del principio di autosufficienza da parte della corte di cassazione;

che il ricorso per revocazione si presta, dunque, ad essere dichiarato inammissibile per essere stato palesemente proposto al di fuori delle ipotesi di revocazione previste dalla legge”.

2.- Il Collegio, letti gli atti, condivide pienamente le sopra riportate osservazioni.

Va in particolare escluso che possano indurre a diverse conclusioni le decisioni richiamate dal ricorrente nella memoria da ultimo depositata per l’odierna Camera di consiglio (Cass., nn. 4937/00, 13830/04, 4556/09, 8487/09), le ultime due delle quali attengono tra l’altro ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. e non a quello di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 (esposizione sommaria dei fatti della causa) in ragione del cui difetto fu dichiarato inammissibile il ricorso con la sentenza di cui si domanda la revocazione (cfr. Cass., n. 6701/08, a pagina 3, in fine ).

Quanto all’affermazione di cui alla memoria depositata dal ricorrente per la precedente Camera di consiglio del 18.12.2009 (che, cioè, il punto 3 del ricorso per revocazione era finalizzato alla denuncia di un errore percettivo) deve rilevarsi che il citato punto 3 (di cui a pagina 7 del ricorso per revocazione recante la data dell’11.2.2009) concerne invece il requisito di autosufficienza. Vi si legge infatti testualmente: “Preso atto che il requisito dell’autosufficienza non implica l’integrale trascrizione dei precedenti atti processuali, ma solo l’indicazione dei fatti e degli aspetti giuridici più rilevanti, si può ora passare ad esaminare il ricorso notificato dal Sig. Q. per verificare se esso soddisfa o meno il suddetto requisito”.

Neppure trova riscontro negli atti l’assunto del ricorrente – oralmente prospettato in camera di consiglio – che l’errore percettivo sarebbe consistito nel non avere la corte di cassazione colto che l’esposizione dei fatti era in realtà contenuta nella parte dedicata all’illustrazione dei singoli motivi di ricorso. Ciò in quanto a pagina 5, penultimo capoverso, della sentenza di cui è chiesta la revocazione, immediatamente dopo l’affermazione relativa alla circostanza che il ricorrente in quella sede s’era limitato ad enunciare che la corte d’appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione per revocazione di una sentenza della sezione specializzata agraria della stessa corte d’appello,, si legge testualmente quanto segue: “Dopo di che (n.d.e.: il ricorrente) passa subito ad enunciare ed illustrare i motivi di ricorso, dai quali, peraltro, nessuna integrazione riceve il suddetto requisito, di modo che resta del tutto oscuro sia il fatto sostanziale dedotto nel giudizio, sia il fatto processuale, cioè lo svolgimento del giudizio stesso”. Il che inequivocamente attesta che la corte di cassazione aveva apprezzato anche l’illustrazione dei motivi di ricorso, escludendo che in essi potesse dirsi contenuta l’esposizione dei fatti. Ed è con ciò esclusa per tabulas la natura percettiva dell’errore anche nel senso da ultimo prospettato.

Tutto puntualmente conferma, dunque, che col ricorso per revocazione il ricorrente non ha denunciato un errore percettivo, ma l’erronea applicazione del requisito di autosufficienza da parte della corte di cassazione: dunque di una norma di diritto, poichè da una norma di diritto processuale (l’art. 360 c.p.c., n. 3) quel principio deriva.

Il che non è consentito, perchè l’ordinamento giuridico non appresta rimedi avverso un ipotetico errore di diritto compiuto dalla corte di legittimità, contro le cui decisioni è ammesso solo il ricorso per revocazione; ma è appunto ammesso per un motivo diverso da quello in questa sede prospettato (ex art. 391 bis c.p.c., comma 1, e art. 395 c.p.c., n. 4).

4.- Le spese del giudizio per revocazione seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente S.E.P. s.p.a..

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.00,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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