Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9025 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI s.c. a r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, piazza Prati Degli Strozzi n. 22, presso l’avv.

Cicchetti Rossella, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEBELLUNA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 1, presso

l’avv. Sciubba Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Mollo

Antonio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 4/03/08, depositata il 19 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Antonio Mollo per il controricorrente;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani, societa’ cooperativa agricola a r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 4/03/08, depositata il 19 febbraio 2008, con la quale, in accoglimento dell’appello del Comune di Montebelluna, e’ stato negato alla contribuente il diritto al rimborso dell’ICI versata per gli anni 1995/2004. Il giudice a quo ha osservato che “il caso di specie e’ stato definito dalla recente L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che ha disposto (art. 2, comma 4) che non e’ ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni per i periodi precedenti al 2008 dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3 bis, lett. i) convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lett. i)”.

Il Comune di Montebelluna resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare manifestamente fondato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2009, con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale del citato L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4.

Sul tema va poi ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato il principio secondo il quale “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e’ soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralita’ del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovra’ impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 alfine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta e’ condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralita’ del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che puo’ essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identita’ tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita’ essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita’ di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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