Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9025 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9089/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1016/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.E. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2007 – 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3, comma 6, come la contribuente avesse dimostrato la percezione di un cospicuo reddito esente, versato sul conto corrente del coniuge, nè sarebbe stato necessario provare le singole spese di mantenimento della famiglia;

Rilevato:

che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la destinazione delle disponibilità finanziarie smobilitate, ai fini del superamento della presunzione, mentre, per contrastare l’accertamento sintetico, sarebbe stato altresì necessario dimostrare che le suddette disponibilità erano state utilizzate per sostenere le spese individuate dall’accertamento stesso; che l’intimata non si è costituita;

che il ricorso è fondato;

che, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento (Sez. 6-5, n. 1332 del 26/01/2016; Sez. 6-5, n. 22944 del 10/11/2015; Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014); che la CTR non si è attenuta ai predetti principi; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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