Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9024 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8908/2016 proposto da:

IL CONSORZIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo

studio dell’avvocato RENATO AMATO, rappresentata e difesa dagli

avvocati WALTER MAURIELLO e SABINO ANTONINO SARNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 110/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che Il Consorzio s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Padova. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento di maggior imposta IRES e IRAP per l’anno 2006;

che nella decisione impugnata, la CTR – preso atto che l’avviso era stato ritualmente sottoscritto dal Direttore provinciale – ha rilevato che non era stata dimostrata la notifica dell’atto di impugnazione all’Agenzia delle Entrate;

Rilevato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60 e dell’art. 326 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; che, secondo la ricorrente, avrebbe errato la CTR nel ritenere che il mero deposito, non preceduto dalla notifica, dell’atto di gravame R.G. 255/15 comportasse il decorso del termine breve, ai sensi dell’art. 326 c.p.c.;

che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso;

che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, come è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015; Sez. U, n. 7378 del 25/03/2013);

che, nella specie, il contrasto giurisprudenziale risolto solo da Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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