Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9023 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16722/2019 proposto da:

K.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Goti,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE APPELLO ANCONA n. 2826/18 depositata

il 4 dicembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere GORI PIERPAOLO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Con sentenza n. 2826, depositata in data 4.12.2018 nella controversia iscritta al RGN 308/2018, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto da K.S., cittadino pakistano, confermando l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona ex art. 702 bis c.p.c., in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Ancona con cui era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) e umanitaria.

– In particolare il richiedente, sunnita, rendeva noto di aver abbandonato il Pakistan temendo di essere ucciso, dopo aver a sua volta ucciso – circostanza poi negata in sede di audizione avanti all’autorità giudiziaria una persona in occasione di una lite tra mussulmani sunniti e sciiti sullo sfondo di lotte politiche, di essere stato colpito ad una gamba da arma da fuoco ad opera di sciiti, e di aver subito l’incendio dell’abitazione paterna da parte di appartenenti al partito politico PIT, a seguito del suo passaggio ad altro partito politico.

– Avverso la decisione in data 15.5.2019 il richiedente ha notificato ricorso, affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– Con il primo motivo il ricorrente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle condizioni esistenti in Pakistan e l’omessa attività istruttoria oltre che la “mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria”.

– Con il secondo motivo il richiedente lamenta – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante l’integrazione del ricorrente nel tessuto socio economico italiano.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto redatti secondo una medesima tecnica e presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. In primo luogo, entrambe le censure omettono di menzionare il pertinente parametro dell’art. 360, comma 1, n. 3, pur denunciando delle violazioni di previsioni di legge oltre che dei vizi motivazionali; inoltre, il primo motivo si diffonde in argomentazioni che mescolano profili attinenti alla protezione sussidiaria con i presupposti per la residuale protezione umanitaria.

– In ogni caso, essi sono anche destituiti di fondamento, dal momento che la Corte d’appello ha chiaramente assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria con riferimento alle condizioni del Paese di origine (Pakistan), facendo espressamente riferimento alle fonti internazionali consultate (Siti governativi italiani o di organizzazioni internazionali che operano sul territorio, oltre che stampa e media), prendendo in carico le allegazioni di violazione dei diritti inviolabili dell’uomo e di situazione di instabilità socio-politica del Paese, vagliandole e non condividendole. Ciò è avvenuto in modo argomentato con adeguato riferimento al racconto del richiedente, avuto riguardo sia alla residuale richiesta di protezione umanitaria, sia al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

– Nè sussiste un pari obbligo di cooperazione con riferimento alle lett. a) e b) allorquando, come nel caso di specie, alla ritenuta e motivata assenza di credibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020) si aggiunga il fatto le censure non sono individualizzate.

– Orbene, questi accertamenti in fatto, che implicano anche l’esercizio di reperimento di informazioni d’ufficio, compiuto già in primo grado e ribadito dalla sentenza impugnata nel quadro dei poteri devolutivi del giudice di appello, non sono superati dalle deduzioni contenute in ricorso ma, in sintesi, alle statuizioni in fatto compiute dal giudice di appello viene semplicemente contrapposta una ricostruzione opposta secondo la quale vi sarebbero serie compressioni di diritti fondamentali a danno del richiedente, deduzioni tuttavia non supportate da allegazioni in fatto circostanziate.

– Va al proposito ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice è sì disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, ma presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura richiesta, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (cfr. quanto alla protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11096 del 19/04/2019 e, quanto all’umanitaria, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136 – 01), al fine di contrastare gli specifici accertamenti in fatto a sè sfavorevoli operati dalla Corte d’appello.

– Quanto all’inserimento in Italia su cui insiste il secondo motivo, indipendentemente dal fatto che la Corte d’appello ha accertato che il richiedente allega ma non produce la copia del contratto di lavoro in essere Italia, va escluso che l’inserimento sociale possa di per sè rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, il quale pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).

La Corte d’appello ha anche al riguardo compiuto un accertamento in fatto, comparando la vulnerabilità personale del richiedente in Italia con quella nel Paese di origine, tenendo conto del fatto che egli non ha problemi di salute, ha piena capacità lavorativa e in Pakistan gode di legami parentali significativi, avendo ancora la propria famiglia e il padre in particolare – sulla base del suo stesso racconto – in grado accoglierlo.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e nessun provvedimento va adottato sulle spese, in assenza di costituzione del Ministero. Nessuna statuizione dev’essere adottata dalla Corte in conseguenza dell’eventuale ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020, Rv. 657953 – 01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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