Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9023 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, sez. 9^, n. 196, depositata il 4.12.2 007.

Letta le relazioni scritte redatte dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la sentenza della Commissione tributaria della Sardegna indicata in epigrafe annullò integralmente, in riforma della sentenza di primo grado, gli avvisi di accertamento Irpef ed Ilor per gli anni 1991, 1992, 1993 1994, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’Ufficio al concordato di massa ex D.L. n. 656 del 1994, in proposito richiesto dal contribuente in merito ai richiamati accertamenti;

– che, avverso detta decisione, l’Agenzia ricorso per cassazione in unico motivo;

– che il contribuente non si è costituito;

rilevato:

– che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ha, in particolare, dedotto violazione di legge, in base al rilievo che dagli atti risultava che il diniego del concordato di massa ex D.L. n. 656 del 1994, richiesto in relazione agli accertamenti per gli anni 91, 92 e 93 non era mai stato impugnato, cosicchè, per effetto della preclusione derivante dall’acquisita definitività del diniego, giusti o sbagliati che fossero gli accertamenti, la commissione tributaria regionale, non avrebbe potuto affermarne l’illegittimità in ragione della ritenuta illegittima mancata fruizione del beneficio, ma avrebbe dovuto procedere all’esame degli altri motivi d’impugnazione;

– che l’Agenzia ha, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:

“in lite vertente su rettifiche IVA 1991-1992 e 1993 e relativa irrogazione di sanzioni, ove consti che il contribuente si sia visto negare, con provvedimenti del 1995, mai impugnati, il beneficio del concordato di massa ex D.L. n. 656 del 1994, non può la CTR, per la preclusione che deriva dalla definitività di tale diniego, annullare gli atti impugnati per l’omessa concessione del medesimo, ma deve esaminare il merito della causa e in particolare i motivi di appello incidentale con cui l’Ufficio lamentava: la esclusione, quali ricavi,dei versamenti del conto corrente della moglie del contribuente; la parziale riduzione dei costi sostenuti per prestazioni artigianali, risultando trattarsi a detta dei lavoratori, di fatture gonfiate per prestazioni, in realtà, di lavoro dipendente?”;

considerato:

– che il ricorso è manifestamente fondato:

– che, infatti, dalla stessa sentenza impugnata risulta attestata la mancata impugnazione da parte del contribuente il diniego di concordato ex L. n. 656 del 1994, in relazione agli accertamenti in rassegna;

che, d’altro canto, il diniego di definizione agevolata costituisce, per esplicito dettato normativo (v. la lett. h della disposizione), atto autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 (in relazione al previgente contenzioso tributario ed al corrispondente D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, cfr.: Cass. 4020/04, 13999/02, 6471/02, 7279/95), sicchè, in forza del criterio sostanziale dell’autonomia funzionale, il contribuente è tenuto a contestarlo, entro l’ambito temporale stabilito a pena di decadenza, e, ove a ciò non provveda, non può, successivamente, invocare la spettanza del beneficio (v. giur. cit.);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sardegna.

PQM

la Corte; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvio la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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