Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9022 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11308/2015 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISTIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO ANGELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1905/1/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C. ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha compensato tra le parti le spese processuali.

Il Giudice di appello ha, infatti, ritenuto che, al momento dell’emissione della cartella, il credito era effettivo mentre successivamente la cartella era stata tempestivamente annullata dall’Amministrazione.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso mentre Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione nella forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso siccome non notificato alla controparte. La ricorrente ha, invero, dato prova, non contestata dalla ricorrente, che il file contenente il controricorso, consegnato a mezzo pec al suo indirizzo elettronico, era privo di testo o comunque illeggibile.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva compensato le spese del secondo grado malgrado l’appello fosse stato proposto unicamente avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la contribuente alle spese e malgrado soccombente nel giudizio fosse stata l’Agenzia delle Entrate.

3. Con il secondo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la C.T.R. non aveva tenuto conto della domanda svolta in appello dalla parte (ovvero la riforma del punto sulle spese) senza, peraltro, tenere conto della circostanza che lo sgravio era stato effettuato precedentemente alla sentenza di primo grado senza che l’Agenzia lo comunicasse alla Commissione o alla parte in tempo utile.

4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza perchè contraddittoria tra dispositivo e motivazione ed in particolare, nella parte in cui vengono compensate solo le spese del grado di appello e nulla era detto sulle spese di primo grado.

5. Premesso che, per quanto risulta dal ricorso, lo sgravio della cartella in questione venne effettuato prima dell’emissione della sentenza di primo grado (senza che tale circostanza fosse stata evidenziata alla CTP) e che avverso tale decisione la contribuente propose appello chiedendone la riforma con la condanna della controparte alle spese di primo e di secondo grado, i motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, sono infondati.

5.1. Non sussiste alcuna violazione di legge laddove la Commissione regionale ha, con argomentazione sufficiente e giuridicamente corretta, esplicitato le ragioni per le quali riteneva di dovere disporre la compensazione delle spese (ovvero la legittima emissione della cartella di pagamento ed il disposto tempestivo annullamento della stessa in autotutela da parte dell’Amministrazione).

5.2. Il secondo motivo è manifestamente inammissibile essendo applicabile al ricorso il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (così come interpretato da Cass. SU n. 8053/2014) a mente del quale è deducibile in cassazione unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Anche a volere ritenere che, con il mezzo, la parte abbia inteso denunciare l’omesso esame da parte della C.T.R. della circostanza che lo sgravio della cartella era stato effettuato prima che venisse emessa la decisione di primo grado, la censura è infondata. Di tale fatto, il Giudice di appello mostra di averne avuto conoscenza e di averlo esaminato tanto da affermare che “la cartella rispondeva al momento in cui fu emessa ad un credito effettivo e successivamente è stata tempestivamente annullata dalla amministrazione stessa”.

5.3. Il terzo motivo è infondato non sussistendo alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo. Appare, infatti, evidente che la Commissione regionale, in punto di spese ha ritenuto di non dovere riformare la sentenza di primo grado ritenendola corretta con l’argomentazione “la cartella rispondeva al momento in cui fu emessa ad un credito effettivo” per cui, dichiarando la cessazione della materia del contendere a fronte dell’avvenuto sgravio dedotto in grado di appello, ha provveduto unicamente sulle spese di questo.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato senza pronuncia sulle spese attesa l’inammissibilità del controricorso.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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