Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9021 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. I, 15/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 15/05/2020), n.9021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17696/2015 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nemorense n.

100, presso lo studio dell’avvocato Gotti Porcinari Cristina, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Faragona Enrico,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in proprio e in qualità di successore della

Banca di Trento e Bolzano S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avvocato Gargani

Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Trenti Giovanni, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2015 del TRIBUNALE di TORINO, pubblicata il

05/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

G.R. ha proposto ricorso con tre mezzi per la cassazione della sentenza d’appello resa dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in epigrafe indicata; Intesa San Paolo SPA ha replicato con controricorso in proprio e quale successore di Banca di Trento e Bolzano SPA, a seguito di fusione per incorporazione della stessa in Intesa San Paolo.

La controversia promossa originariamente da G. aveva ad oggetto la domanda di accertamento della proprietà da parte sua di 540.000 azioni di (OMISSIS) dallo stesso acquistate e depositate materialmente in nome di Intesa Sanpaolo SPA presso la depositaria estera Bank of New York Mellon, in essere sul deposito titoli amministrato n. (OMISSIS) – suffisso (OMISSIS) intestato a G.R. presso la filiale di Banca Intesa SPA sita in (OMISSIS) ed attualmente presso la Banca di Trento e Bolzano, a seguito di conferimento del ramo di azienda; G. aveva, inoltre, chiesto che la partecipazione fosse intestata e registrata nominativamente a suo stretto nome.

Il Giudice di pace di Torino, investito della questione, aveva disatteso tutte le domande.

Il Tribunale, in sede di gravame, ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c.: in particolare ha ritenuto che nell’atto di appello non erano stati enucleati singoli e specifici motivi di appello, ma riproposte le considerazioni svolte in primo grado e, inoltre, che non erano stati individuati con esattezza i singoli punti della sentenza del giudice di pace che, in fatto o in diritto, dovevano ritenersi sottoposti a censura.

Quindi, ad abundantiam ha aggiunto che la decisione di primo grado era, comunque, condivisibile perchè G. difettava dell’interesse ad agire.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c..

Il ricorrente si duole che l’appello sia stato dichiarato inammissibile e sostiene di avere individuato i passi della sentenza del G. di P. ritenuti erronei ed i motivi di lagnanza.

Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente, a tal fine, riproduce integralmente l’atto di gravame senza individuare, come suo onere, quali passaggi di detto atto siano – sia pure a suo parere – idonei a confutare la statuizione impugnata, e segnatamente le due decisive carenze accertate dal Tribunale di Torino, segnatamente in merito alla formulazione di specifici motivi di appello, da un lato, ed alla individuazione dei passaggi decisionali di primo grado oggetto delle doglianze, dall’altro.

Trova applicazione nel caso di specie il principio secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, non costituisce rituale adempimento dell’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l’inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto.” (Cass., n. 15936 del 18/06/2018).

Se, infatti, costituisce principio consolidato quello secondo il quale la Corte, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, ciò non esonera il ricorrente in cassazione, dall’articolare puntuali e motivate doglianze, attesa la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità (da ultimo, Cass. n. 6519 del 06/03/2019).

Ciò detto, va comunque rimarcato che in nessun punto del ricorso per cassazione e dell’atto di appello ivi trascritto è dato evincere, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado impugnata, atteso che nella premessa del ricorso per cassazione (fol. 15) è detto esclusivamente “Il Giudice di Pace emetteva, quindi, sentenza avverso la quale, l’esponente proponeva appello…” senza nulla riferire in merito al contenuto della sentenza stessa, e che neppure nell’atto di appello, integralmente trascritto in ricorso, viene riferito quali fossero il contenuto e le ragioni della sentenza impugnata, ma si formulano esclusivamente commenti e valutazioni; sicchè il ricorso difetta di specificità anche sotto tale profilo, non consentendo a questa Corte di formulare qualsiasi valutazione in ordine alla pretesa specificità dei motivi di appello in relazione al contenuto della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che non avesse interesse ad agire e che sussisteva invece un interesse a poter esercitare tutti i diritti che gli derivano dalla posizione di titolare delle azioni e non solo quelli patrimoniali.

Il motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo, per effetto della quale si consolida la ratio decidendi di inammissibilità del gravame, sufficiente di per sè a giustificare la decisione impugnata.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, Tabella 2; il ricorrente si duole della liquidazione delle spese poste a suo carico per il grado di appello, nella misura di Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti appellate costituitesi.

La controricorrente contesta l’avverso dedotto e sostiene che la quantificazione della condanna tiene conto anche della applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Il motivo è fondato è va accolto nei sensi che seguono.

Va anzitutto disatteso quanto sostenuto dalla controricorrente, circa l’avvenuta applicazione dell’art. 96 c.p.c., da parte del giudice del gravame, sulla dirimente osservazione che il Tribunale espressamente ha escluso di poter applicare l’art. 96 c.p.c., in presenza di elementi transnazionali della controversia e oggettive complicazioni della fattispecie tali da ingenerare dubbi sulla effettiva presenza di dolo o colpa grave in capo al G., mentre la valorizzazione della “chiara assenza di un interesse ad agire”, su cui insiste la controricorrente, è operata dal tribunale al solo fine della “segnalazione, in motivazione”, della stessà non già per giustificare il dispositivio della decisione, che non a caso non reca alcuna traccia dell’applicazione della maggiorazione ai sensi dell’art. 96, cit., comma 3 e tantomeno della sua liquidazione.

Ne consegue che, nel caso in esame, la statuizione sul punto appare erronea perchè non rispettosa delle disposizioni normative poichè il compenso tabellare massimo previsto per il giudizio di cognizione svoltosi dinanzi al Tribunale ammonta ad Euro 4.536,00, collocandosi il valore della causa – come dichiarato dal ricorrente senza smentita della controricorrente – tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00 e detto compenso può essere incrementato nella misura del 20% avendo il medesimo difensore (l’avvocato Trenti) assistito, con separati atti, le appellate Intesa Sanpaolo SPA e Banca di Trento e Bolzano, aventi la medesima posizione processuale, di guisa che va cassata in parte qua. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, il motivo può essere deciso nel merito nei sensi di seguito precisati.

4. In conclusione va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; va, invece accolto il terzo motivo e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento del terzo motivo in relazione alla condanna alle spese del giudizio di gravame e, decidendo nel merito, G. va condannato alla refusione delle spese del grado di appello che vengono liquidate in Euro 4.536,00, da incrementare del 20% del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2, oltre accessori di legge, complessivamente in favore di entrambe le appellate.

Il parziale accoglimento del ricorso quanto alla liquidazione delle spese in grado di appello giustifica, considerato il valore della controversia, la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Accoglie il terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo ed assorbito il secondo;

– Cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente alla refusione delle spese del grado di appello che liquida nella somma di Euro 4.536,00, da incrementare del 20% del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2, oltre accessori di legge, complessivamente in favore di entrambe le parti appellate;

– Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA