Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9021 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, sez. 9^, n. 195, depositata il 4.12.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che, avverso la sentenza della Commissione tributaria della Sardegna indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrata anche con memoria, deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c., per assoluta carenza e illogicità della motivazione, in base al rilievo che la decisione si sarebbe fondata su fatti del tutto estranei alla controversia;

– che l’Agenzia ha, in particolare formulato il seguente quesito di diritto: “in lite relativa ad avvisi di irrogazione di sanzioni per omessa effettuazione di ritenute d’imposta su lavoro dipendente, la sentenza che motivi riferendosi in toto ad altra vicenda, di separato contenzioso, relativo al concordato di massa ex D.L. n. 656 del 1994, illegittimamente negato su rettifica Iva e nulla per apparenza della motivazione”;

– che il contribuente non si è costituito;

considerato:

che la prima proposizione dell’esposizione in fatto della sentenza impugnata (per la restante parte in sè del tutto coerente) ed alcune indicazioni contenute nell’epigrafe della sentenza stessa rivelano una radicale incongruenza tra la fattispecie concreta, come rappresentata da tali parti della decisione ed il susseguente sviluppo della motivazione e le relative conclusioni;

ritenuto:

– che pertanto – mentre la rilevabilità del vizio denunciato dallo stesso contesto della sentenza impugnata esclude l’improcedibilità del ricorso ai sensi dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – la censura svolta dall’Agenzia ricorrente si rivela manifestamente fondata, sicchè il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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