Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9021 del 11/04/2018

Cassazione civile, sez. I, 11/04/2018, (ud. 17/01/2018, dep.11/04/2018),  n. 9021

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la dichiarazione di adottabilità delle minori B. e Me.Re.So., emessa dal Tribunale per i minorenni.

Preliminarmente il giudice di secondo grado ha rilevato che sono intervenuti nel giudizio di appello i nonni materni nel giudizio di appello deducendo di aver richiesto di essere ascoltati fin dal procedimento di primo grado e sottolineando che era pervenuta informazione dall’ambasciata italiana in Egitto avente ad oggetto la piena capacità degli stessi di prendersi cura delle nipoti a livello finanziario etico ed affettivo. Essi infine si sono dichiarati disponibili anche a trasferirsi in Italia. Il loro intervento è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello.

Nel merito, per quel che ancora interessa, la Corte ha accertato la persistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale delle minori già rilevato in primo grado, attesa in particolare l’incapacità materna di sottrarsi alla relazione, caratterizzata prevalentemente da violenza, con il marito e di un atteggiamento aggressivo e del tutto non comprensivo nei confronti delle figlie.

E’ stata, inoltre, constatata: a) la acquisita maggiore tranquillità delle minori, in particolare della più grande, nata (OMISSIS), lontana dall’ambiente familiare e l’affermata e riscontrata forte paura di essere ricondotta presso la madre e di rivivere in un clima di violenza fisica e psicologica pressochè quotidiano, e di essere trasferita in Egitto; b) il sostanziale sopravvenuto disinteresse del padre e la mancanza di consapevolezza della gravità della situazione familiare per le minori; la mancanza di rapporti significativi con i nonni materni che sono stati coinvolti dalla figlia solo parzialmente e molto tardivamente nelle sue problematiche familiari e sono sempre rimasti in Egitto; la mancanza di qualsiasi legame anche culturale e linguistico delle minori con l’Egitto.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i genitori delle minori affidandosi a tre motivi. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 111 Cost. per assenza di motivazione in ordine all’esclusione dei nonni materni dalle figure parentali cui affidare le minori. E’ stata del tutto omessa la verifica della possibilità di conservare per le minori tale legame famigliare. La corte d’Appello ha omesso la loro audizione al fine di acquisire in concreto la disponibilità degli stessi e non ha svolto alcun accertamento al riguardo, limitandosi a registrare la mancanza d’interesse delle minori verso tali figure.

Nel secondo motivo la medesima censura viene svolta sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo. Non è stato considerato che la significatività del rapporto deve essere intesa in senso potenziale e non può essere esclusa dall’estraneità linguistica e culturale.

Il terzo motivo prospetta l’illegittima valutazione negativa della disponibilità dei nonni materni sotto il profilo della violazione dell’art. 8 Cedu.

I tre motivi illustrati devono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi.

Deve preliminarmente rilevarsi che non viene censurata la statuizione di natura processuale relativa alla declaratoria d’inammissibilità dell’intervento nel giudizio d’appello dei nonni materni.

In ordine allo specifico oggetto della censura deve rilevarsi che il requisito, espressamente previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 12 della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado al fine di verificarne l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori è stato già ritenuto, nella giurisprudenza di questa Corte, valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l’impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12. Nella sentenza n. 2102 del 2011 è stato affermato che la mancanza di rapporti significativi pregressi può non essere assunta come elemento di valutazione dell’idoneità dei parenti ad assicurare l’assistenza e la crescita del minore in modo adeguato quando quest’ultimo sia stato allontanato subito dopo la nascita e la richiesta dei parenti sia stata ragionevolmente tempestiva.

Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, tuttavia, secondo l’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, i nonni materni prima della dichiarazione di disponibilità pervenuta in via consolare il 15/9/2015 non avevano maturato o sviluppato alcun rapporto con le minori nate rispettivamente nel (OMISSIS), risultando del tutto estranei alle tormentate e drammatiche vicende del nucleo familiare delle minori.

Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, pertanto, non può riscontrarsi la condizione dell’impossibilità incolpevole in ordine alla creazione e conservazione di rapporti significativi con le minori. I nonni materni sono stati assenti dalla vita delle nipoti proprio negli anni di maggiore criticità della loro esistenza e non hanno avuto significativi contatti neanche con i genitori delle minori ed in particolare con la madre delle stesse. (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).

Sola la nipote più grande ha trascorso i primi anni di vita in Egitto ma ha dichiarato di non avere memoria di tale fase di vita e della relazione con i nonni (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata). La condizione di reciproca estraneità, di conseguenza, non può ritenersi fondata, nella specie, da condizioni meramente oggettive, quali la lontananza geografica, ma risulta dettata, come esattamente individuato dalla Corte territoriale, dalla situazione relazionale che i nonni materni e i genitori delle minore hanno determinato nel tempo. Tale situazione è attualmente caratterizzata non solo dalla totale assenza di rapporti significativi tra nonni e nipoti ma anche dalla mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità delle minori, anche in considerazione dell’oggettivo radicale cambiamento contestuale (e linguistico) che si determinerebbe e che, alla luce dell’indagine di fatto approfondita ed insindacabile svolta dalla Corte d’Appello, non è affrontabile senza un riferimento relazionale affettivo preesistente e significativo così come richiesto dalla legge.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 8 Cedu e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’allegata modificazione delle condizioni soggettive riguardanti i ricorrenti ed in particolare la madre. In particolare viene richiesto un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare le attuali capacità genitoriali dei ricorrenti.

La censura è inammissibile in quanto mira a sostituire all’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, peraltro sulla base della ricostruzione delle vicende del nucleo familiare in oggetto, della relazione tra i ricorrenti e dello sviluppo delle condizioni delle minori dalle prime criticità al momento della decisione, una diversa valutazione della situazione attuale peraltro affidandola a futuri accertamenti tecnici.

Il quadro fattuale posto a base della decisione impugnata risulta completo e specificamente diretto a rilevare le problematiche genitoriali e le reazioni delle minori nel tempo.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 3000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018

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