Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9021 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29529-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

26, presso lo studio dell’avvocato GAETANO TASCA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA PISTONE DAL VERME;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2303/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

a) l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di M.M. (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R., rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2003;

b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con recente pronuncia (sentenza n.14594 del 15.7.2016) le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;

b) nella specie, il procedimento notificatorio, iniziato tempestivamente con consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario il 10.12.2014 e non andato a buon fine per mancata consegna (come risultante dalla distinta ricevuta dalla notificante il 30.12.2014, è stato riattivato il giorno 11.2.2015, oltre, quindi, il termine come sopra individuato;

c) in mancanza di allegazione da parte della ricorrente della sussistenza di circostanze eccezionali, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile perchè tardivo;

d) la novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente le spese processuali.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti e spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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