Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9020 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11278/2019 proposto da:

E.I.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto

Maiorana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale

Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Roma, via

dei Portoghesi 12, costituito ai soli fini dell’eventuale

partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 comma 1

c.p.c.;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 2010/18,

depositata il 1 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2010, depositata in data 1.10.2018 nella controversia iscritta al RGN 1482/2017, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto da E.I.B., cittadino (OMISSIS), confermando l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona ex art. 702 bis c.p.c., con la quale era stata a sua volta rigettata l’impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Ancona.

– Con tale provvedimento era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o sussidiaria) e umanitaria al ricorrente, il quale aveva riferito di una vicenda privatistica accompagnata da pericolo, violenza e mancanza di tutele nel Paese di origine, la (OMISSIS), ritenuta non sussumibile in alcuna delle forme di protezione richieste.

– Avverso la decisione in data 1.4.2019 il richiedente ha notificato ricorso affidato a sei motivi, che illustra con memoria, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo il ricorrente censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza di appello per omessa motivazione ovvero motivazione apparente, non avendo il giudice d’appello argomentato il proprio convincimento, limitandosi ad aderire alla decisione di primo grado.

– Con il secondo motivo il ricorrente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella condizione di pericolosità e di violenza generalizzata in (OMISSIS), e l’omessa consultazione e valutazione delle fonti informative.

– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’errato o omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente.

– Con il quarto motivo il ricorrente censura – ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine; il motivo, oltre che la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 denuncia anche per l’omesso esame delle fonti informative attualizzate sulla (OMISSIS) e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

– Con il quinto motivo il ricorrente deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti in conseguenza dell’assoluta mancanza istruttoria in merito alle condizioni del paese di origine del ricorrente idonee a determinare una ipotesi di motivazione apparente.

– Con il sesto motivo il ricorrente deduce – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omissione da parte della Corte d’appello della valutazione dell’applicabilità al ricorrente della protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè dell’art. 19 D.Lgs. ult. cit. che vieta l’espulsione dello straniero allorquando possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, oltre che l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e l’omesso esame della protezione umanitaria.

– I motivi primo e quinto possono essere affrontati congiuntamente in quanto connessi, e sono da affrontarsi prioritariamente anche su di un piano logico perchè dal loro accoglimento deriverebbe la nullità della sentenza per motivazione apparente, e sono fondati. Nella decisione della Corte d’appello di Ancona l’unica frase in cui c’è un riferimento personalizzato nei confronti del richiedente e riferito alla fattispecie concreta, a pag. 2, è la seguente: “L’appellante fonda le sue doglianze, sul fatto che il primo giudice non ha ritenuto che provenire dalla (OMISSIS) sia motivo sufficiente a concedere le misure richieste”;

– Il riepilogo del fatto processuale è standardizzato al punto di non essere individuato nel contenuto (es. “l’amministrazione ha resistito all’appello”); non viene inoltre individuato il thema decidendum se non con riferimento alla presentazione di una “domanda di protezione internazionale”, per quanto poi lo svolgimento della motivazione faccia riferimento alla triplice ipotesi dello status di rifugiato, alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. Inoltre, non è indicato quale sia il fatto materiale nè è riportato il racconto del richiedente, neppure in sintesi e, più in generale, la decisione non fa riferimenti individuati alla fattispecie concreta salvo la provenienza del richiedente dalla (OMISSIS) -, restando sul piano dei principi generali giurisprudenziali e normativi. La Corte d’appello così facendo non si sofferma a soppesare le dichiarazioni del ricorrente per consentire di controllare se effettivamente sia logica la motivazione la quale nega che il fatto sia sussumibile in una delle forme di protezione richieste, non potendo essere escluso a priori che anche da una vicenda tra privati, in presenza di obbligazioni positive per lo Stato di intervenire, discendano conseguenze in termini di protezione internazionale.

– Tale motivazione, non controllabile nel suo iter logico, disancorato da precisi riferimenti al quadro fattuale e probatorio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), è idonea ad attagliarsi ad una serie indefinita e non individuata di fattispecie. Si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante, laddove il giudice d’appello si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017) e, quindi, tale da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

– L’accoglimento del primo e quinto motivo, l’assorbiti il secondo, terzo, quarto e sesto, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, per procedere ad un nuovo esame in relazione ai profili accolti e provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

– La Corte, accoglie il primo e quinto motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo, quarto e sesto, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA