Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9020 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. I, 19/04/2011, (ud. 12/11/2010, dep. 19/04/2011), n.9020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia in data 20 giugno

2008, nella causa iscritta al n. 1343/06 RR;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 novembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. B.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il decreto in data 20 giugno 2008, con il quale la Corte di appello di Venezia ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del medesimo della somma di Euro 2.900,00, pari ad un importo di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, a titolo di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, a causa del superamento, nella misura di cinque anni e dieci mesi, del termine ragionevole di durata di un giudizio dal ricorrente proposto davanti alla Corte dei Conti con ricorso depositato il 10 gennaio 1998 e non ancora definito; la Corte di merito ha quantificato nella misura suddetta l’equo indennizzo, in considerazione della posta in gioco, “valutata anche con riferimento al fatto che si e’ trattata di domanda svolta congiuntamente da una pluralita’ di soggetti”, con conseguente partecipazione emotiva affievolita;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato ha resistito con controricorso, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. in via preliminare deve rilevarsi che appare sprovvisto di legittimazione passiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis, poiche’ il ricorso per equa riparazione e’ stato proposto prima dell’1 gennaio 2007 e detto Ministero non e’ stato comunque parte nel giudizio di merito;

3. con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che la Corte di merito abbia liquidato, l’equo indennizzo in misura irragionevolmente ridotta e comunque insufficiente, rispetto ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione;

3.1. i motivi appaiono manifestamente fondati, in quanto la liquidazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale, in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo, in misura pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo e’ notevolmente inferiore, secondo criteri non ragionevole, ai parametri stabilito dalla CEDU e dalla Corte di cassazione;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione; ritenuto pertanto, in base alle considerazioni che precedono, che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con compensazione delle spese processuali, non avendo detto Ministero eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; che deve essere invece accolto il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare, determinato in cinque anni e dieci mesi il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, secondo l’accertamento del giudice del merito, non specificamente censurato dal ricorrente, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009;

secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;

tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di cinque anni e dieci mesi, l’indennizzo di Euro 5.084,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente; ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei difensori del ricorrente, avvocati Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese processuali. Accoglie il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna detta Presidenza al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.084,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei difensori del ricorrente, avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisi antistatari.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA