Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9020 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. I, 15/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 15/05/2020), n.9020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17538/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Capraia n. 75,

presso lo studio dell’avvocato Balbi Giovanni, rappresentato e

difeso dall’avvocato Del Vecchio Marco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa SanPaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n.

15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

R.A. ha proposto ricorso con due mezzi, corroborati da documenti depositati ex art. 372 c.p.c., avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, in epigrafe indicata, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da questi, perchè tardivo, ed accolto l’appello incidentale proposto da Intesa Sanpaolo SPA in merito alla statuizione sulle spese di lite. Intesa Sanpaolo SPA ha replicato con controricorso, corredato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione perchè avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello collocata dalla controriczorrente al 24/4/2014; contrariamente a quanto assume quest’ultima infatti la notificazione della sentenza di appello n. 254/2015 è inesistente.

Come risulta dagli atti, la sentenza non venne notificata nè al domicilio eletto risultante dagli atti di causa, e cioè (OMISSIS), nè tanto meno al domicilio risultante dall’albo professionale, e cioè (OMISSIS), come tempestivamente comunicato dal difensore Avv. Marco Del Vecchio in data 5/3/2014 – alla stregua di quanto certificato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in data 12/9/2015 -, ma in (OMISSIS), che allo stesso non è riferibile.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 138,139 e 149 c.p.c..

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile il gravame per tardività della notifica e sostiene che la consegna dell’atto all’Ufficio notifiche era avvenuta il 22/9/2008, come a – a suo dire – evincibile ex D.P.R. n. 1229 del 1959, dal timbro/specifica dei diritti di notifica recante il numero di cronologico (art. 118, u.c.) e dalle risultanze del registro cronologico stesso (art. 116, comma 1, n. 1), prospettando che l’unico documento che fa fede fino a querela di falso è il registro cronologico.

Il ricorrente sostiene che un timbro con il numero di cronologico e la data 22/9/2008 era apposta sul retro dell’atto e che il timbro con la data 23/9/2008 riguardava esclusivamente la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire la notifica.

Il motivo è fondato e va accolto.

Giova rammentare che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti (Cass. n. 20924 del 05/08/2019) ove questi – come nel caso di specie – siano stati puntualmente indicati.

L’esame dell’atto di appello ha confermato quanto denunciato dal ricorrente e, segnatamente, la presa in carico dell’atto da parte dell’Ufficio notifiche in data 22/9/2008, come da stampigliatura apposta sul retro unitamente al numero cronologico, e cioè in tempo utile a garantire la tempestività dell’appello.

La decisione impugnata risulta pertanto errata e va cassata, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del presente grado.

3. Con il secondo motivo di denuncia. In via subordinata, la violazione dell’art. 334 c.p.c..

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, dopo aver dichiarato inammissibile per tardività l’appello principale, abbia accolto l’appello incidentale proposto dalla banca solo con la comparsa di costituzione depositata in data 8/1/2009 e, quindi, ampiamente oltre la data del 22/9/2008, quale ultimo giorno utile per proporre il gravame.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

4. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e perchè provveda sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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