Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9020 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO MYRDDIN COMMUNICATION S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Liguria, sez. 7^, n. 28, depositata il 28 maggio
2008.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio
Cappabianca;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la societa’ contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Irpef ed Ilor, relativo all’anno d’imposta 1995;
– che l’adita commissione tributaria, respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’interessata, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
che i giudici del gravame ritennero, in particolare, l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento impugnato, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (nella versione applicabile ratione temporis), in difetto di allegazione del p.v.c. della G.d.F. da cui scaturiva la contestazione;
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in duplice prospettiva, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;
– che il Fallimento intimato non si e’ costituito;
osservato:
che la complessiva censura e’ manifestamente fondata;
– che, invero – mentre il giudice a quo sembra attribuire alla disposizione in rassegna carattere rigorosamente assoluto – questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che, in tema di motivazione per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che all’atto dell’Amministrazione finanziaria debba essere allegato ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non impone un precetto rigidamente anelastico, giacche’ non intende riferirsi anche agli atti di cui il contribuente abbia gia’ integrale conoscenza per effetto di precedente notificazione ed a quelli di cui riproduca il contenuto essenziale; cio’ perche’ un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensi’ salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidita’ o d’inammissibilita’ chiaramente irragionevoli (v. Cass. 18073/08, 1906/08);
ritenuto:
– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
PQM
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010