Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9020 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 9020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11898-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO DELBECCHI,

ERMINIO ANNONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1173/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di A.E. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1173/07/2015, depositata in data 9/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF dovuta in relazione all’anno 2006 a seguito di rideterminazione in via sintetica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 del reddito – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso, riducendo il reddito imponibile. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno dichiarato la nullità dell’accertamento, sulla base della preliminare questione, rilevata d’ufficio, di assenza del contraddittorio endo-procedimentale.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della pronuncia per uitrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo pronunciato la C.T.R. d’ufficio su vizio mai denunciato dal contribuente nel ricorso introduttivo. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte ha più volte ribadito, in tema di contenzioso tributario, che i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come “causae petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi” (Cass. 8387/1996); nel procedimento tributario, l’esame, da parte della commissione tributaria tributaria, di un motivo di nullità dell’avviso di accertamento, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione (Cass.20393/2007).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso (primo motivo, assorbito il secondo), va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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