Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 902 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 24/09/2020, dep. 20/01/2021), n.902
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3389/2019 proposto da:
B.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Roppo Francesco, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2113/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 07/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/09/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
– il cittadino (OMISSIS) B.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna aveva respinto le sue domande di protezione internazionale o umanitaria;
– il Ministero intimato non ha svolto difese;
– in data 01/09/2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al
ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza necessità di statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese della parte intimata;
– non ricorrono i presupposti per l’applicazione del cd. raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, la cui ratio è scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, con conseguente applicabilità alle sole ipotesi di inammissibilità originaria, non già sopravvenuta, del gravame (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021