Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 902 del 17/01/2018

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, (ud. 20/09/2017, dep.17/01/2018),  n. 902

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro il Condominio (OMISSIS), F.F. e T.R. avverso la sentenza del 5 maggio 2014, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente accolto il suo appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale del F. contro la sentenza del Tribunale di Venezia del febbraio 2006.

Quella sentenza, provvedendo sulla domanda introdotta dalla ricorrente contro tutti e tre gli intimati, per ottenere il risarcimento di danni da infiltrazioni d’acqua verificatisi nell’appartamento sottostante un lastrico solare di proprietà del F. da lei acquistato all’asta nel detto condominio, già amministrato dalla T., nonchè sulla domanda di quest’ultima intesa ad ottenere il pagamento del proprio compenso dal condominio e dal F., aveva accolto parzialmente la domanda dell’attrice nonchè quella della T..

2. Al ricorso per cassazione, che propone tre motivi, non v’è stata resistenza di alcuno degli intimati.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, e non sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2; artt. 1218,2043,2051 e 2051 c.c., artt. 1223 c.c. e ss.; art. 2697 c.c.; art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere condiviso la decisione del primo giudice, là dove aveva ritenuto fondata l’eccezione ai sensi dell’art. 1227 c.c. del Condominio in ordine alla mancata attivazione della precedente proprietaria per segnalare la presenza delle infiltrazioni negli anni dal 1997 al 2001, reputandola come condotta omissiva che aveva determinato l’aggravamento del danno e, dunque, idonea per tale ragione ad escluderne la risarcibilità in capo alla medesima e, quindi, anche in capo all’aggiudicataria qui ricorrente, giacchè “nemmeno l’aggiudicataria può subentrare nel suo credito verso il Condominio, poichè non esiste”.

Il motivo viene illustrato con un primo rilievo in cui si lamenta, ma del tutto genericamente, che non sarebbe chiaro se il primo giudice e quello d’appello abbiano inteso fare riferimento all’art. 1227 c.c., commi 1 o 2. Quindi, dopo il rilievo altrettanto generico che l’applicazione di questa norma non avrebbe potuto giustificare l’esclusione dell’intero danno verificatosi nel periodo dal 1997 al 2001, l’illustrazione si dipana con considerazioni che sostengono – con ampie considerazioni sul modo in cui dovrebbe risultare la prova di un fatto negativo – che sarebbe stata violata la regola di ripartizione dell’onere della prova, di cui all’art. 1227 c.c., in quanto i giudici di merito e segnatamente quello d’appello avrebbero ritenuto verificato il fatto negativo dell’inerzia della precedente proprietaria senza che esso fosse provato.

1.1. Il Collegio rileva che non è necessario esaminare la prospettazione dell’illustrazione del motivo.

Mette conto di rilevare che la sentenza impugnata ha negato alla ricorrente il risarcimento del danno per l’aggravamento della situazione originante dalle infiltrazioni nel periodo dal 1997 al 2001, cioè anteriormente al suo acquisito in sede esecutiva, facendo riferimento all’art. 1227 c.c. e lo ha fatto tenendo conto dell’argomentare della sentenza di primo grado, che la ricorrente ha prodotto in questa sede nel rispetto delll’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: infatti detto argomentare, condiviso dalla sentenza di secondo grado, risultava chiaramente evocativo dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Ebbene, in relazione a tale motivazione non è necessario esaminare le argomentazioni del motivo e vagliarne la loro idoneità ad incrinare il ragionamento della corte di merito, perchè si deve constatare l’esistenza di una situazione nella quale il dispositivo della sentenza impugnata appare corretto in iure per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla sentenza impugnata e che questa Corte è in grado di rilevare d’ufficio senza che occorrano accertamenti di fatto.

Tale ragione è che la pretesa risarcitoria relativa all’aggravamento del danno dal 1997 al 2001, in quanto relativa a danni che si erano già verificati al momento dell’acquisito dell’immobile da parte della qui ricorrente, aveva dato origine ad un diritto di credito risarcitorio in capo alla precedente proprietaria espropriata, ma esso, non facendo parte dell’oggetto dell’espropriazione, che concerneva il diritto di proprietà dell’immobile, non venne trasferito all’aggiudicataria per effetto della vendita forzata, in quanto, anche in relazione ad essa vale il principio di diritto secondo cui: “Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell’evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest’ultimo nell’ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.” (Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016; anteriormente: Cass. (ord.) n. 24146 del 2014, secondo cui: “Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 c.c.”; in senso conforme Cass. n. 15744 del 2009).

1.2. Va rilevato che, per come si evince dalla prospettazione del ricorso e comunque si trae conferma anche dalla lettura della citazione introduttiva del giudizio prodotta in atti emerge che la ricorrente non aveva in alcun modo nemmeno allegato che il decreto di trasferimento avesse trasferito il credito risarcitorio della proprietaria espropriata e, peraltro, il decreto, pure prodotto in atti, nulla dice al riguardo.

1.3. Si rileva che la correzione della motivazione è possibile in questa sede decisoria senza che debba sollecitarsi il contraddittorio della ricorrente, giusta il principio di diritto secondo cui: “Anche in ordine ai ricorsi per cassazione, proposti dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l’art. 101 c.p.c., l’esercizio del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del medesimo articolo che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio da porre a fondamento della decisione.” (Cass. n. 17779 del 2011).

1.4. Il motivo è, dunque, rigettato, previa l’indicata correzione della motivazione.

2. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un capo di domanda in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Esso denuncia un’omissione di pronuncia in modo che la stessa prospettazione ne evidenzia l’inesistenza. Si dice, infatti, che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul sesto motivo di appello con cui, di fronte alla negazione della fondatezza della domanda risarcitoria per l’inutilizzabilità del bene fino al ripristino, fatta dal primo giudice sotto il profilo che non era stato dimostrato in concreto il pregiudizio, tramite l’esistenza di proposte locative, si era lamentato che il pregiudizio derivava dall’impossibilità di goderlo anche abitandovi.

L’assunto è smentito da quanto asserisce la sentenza nel passo riportato dallo stesso ricorso sub b) a pagina 20, con continuazione nelle prime quattro righe della pagina successiva, là dove si dice che la ricorrente non aveva nemmeno dedotto l’intenzione di abitare l’immobile.

2.1. Il motivo appare allora inammissibile, perchè imputa alla sentenza di non avere deciso sul motivo, mentre essa ha su di esso deciso.

3. Con un terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 40; del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese condannando in solido la ricorrente, il F. e il Condominio a favore della T., senza considerare che il valore dell’appello proposto nei confronti della statuizione di primo grado quanto al rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della T. non era quello complessivo della causa, pari ad Euro 120.105,94, bensì pari ad Euro 2.862,08.

Ciò, perchè nella citazione d’appello si era concluso per la condanna della T., in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei “danni per gli aggravi e per i costi delle opere di rimedio intervenuti dal marzo 2001 al maggio 2002, che si quantificano nel 5% dell’importo di Euro 57.241,68, salva diversa maggiore o minore somma che si riterrà di liquidare in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria”.

L’importo a titolo di spese liquidabile secondo il citato d.m. sarebbe stato, avuto riguardo a quel valore, pari ad Euro 2976,00 e non ad Euro 10.740,00 come liquidato a carico degli altri convenuti.

3.1. Il motivo è fondato.

Le considerazioni sul valore della controversia nel rapporto processuale fra ricorrente e la T. sono corrette.

Sussistono le condizioni per pronunciare nel merito, all’esito della cassazione della sentenza in accoglimento del motivo.

Va tenuto conto che nella specie è applicabile il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un., n. 17405 del 2012, secondo cui: “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.”.

Ciò premesso va considerato che: a) come la stessa ricorrente ha indicato si deve effettivamente applicare, con riferimento alla disciplina del 2012, lo scaglione fino a Euro 25.000; b) va tenuto conto che si dovrebbe fare applicazione sul valore individuato con riferimento all’ipotesi di svolgimento del giudizio in primo grado ad un aumento del 20%, trattandosi di giudizio di appello; c) nell’ambito del valore medio dello scaglione per il primo grado era prevista la possibilità di un aumento fino al 60% e di una diminuzione fino al 50% sia per la “fase di studio”, sia per la “fase introduttiva”, sia per la fase decisoria, rispettivamente correlati per la prima ad un valore medio di Euro 550,00, per la seconda di Euro 300,00 e per la terza di Euro 700,00.

Va considerato, tuttavia, che la stessa ricorrente ha indicato nella misura massima il dovuto, cioè in Euro 2.976,00, che è l’importo massimo per le dette tre voci dovuto per il giudizio di appello.

Ne segue che può farsi riferimento a detto importo e la ricorrente va condannata al pagamento di esso a titolo di spese giudiziali del giudizio di appello.

4. Conclusivamente il ricorso è rigettato quanto al primo ed al secondo motivo.

E’ accolto quanto al secondo e la sentenza è cassata quanto alla sola statuizione di liquidazione delle spese a favore della T..

Pronunciando sul merito riguardo al giudizio di appello, relativamente alle spese del grado nel rapporto processuale fra ricorrente e T., le stesse vanno liquidate in Euro 2.976,00 e, dunque, la ricorrente va condannata al pagamento a questo titolo solo di tale somma.

Si debbono regolare anche le spese del giudizio di cassazione ed esse nel rapporto processuale fra la ricorrente e la T. possono compensarsi, atteso che il ricorso è stato accolto solo in parte. Non è luogo, invece, a provvedere sulle spese riguardo ai restanti rapporti processuali.

La statuizione sulle spese in via solidale adottata dalla sentenza di appello nei confronti della qui ricorrente e del F. e del Condominio (OMISSIS) rimane immutata per l’importo indicato fra il F. ed il Condominio, mentre si riduce nei confronti della M. al solo importo di Euro 2.976,00, sul quale, dunque, rimane il vincolo solidale a tre. Sull’importo eccedente fino a concorrenza della somma indicata dalla sentenza in Euro 10.740,00 rimane ferma la solidarietà solo fra il F. ed il Condominio Campiello (OMISSIS).

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso. Accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata quanto alla sola statuizione di liquidazione delle spese a favore della T. nel rapporto processuale fra essa e la ricorrente. Pronunciando sul merito riguardo al giudizio di appello, relativamente alla sola statuizione sulle spese del grado di appello nel rapporto processuale fra la ricorrente e la T., liquida le stesse in Euro 2.976,00 e condanna la ricorrente a pagare alla T. tale somma, fermo riguardo ad essa il vincolo di solidarietà con il F. ed il Condominio. Compensa le spese del giudizio di cassazione nel rapporto processuale fra la ricorrente e la T..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

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