Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9019 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIFFUSION PRESS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 5^, n. 76, depositata il 31 marzo

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia impugna per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto avverso sentenza di primo grado, che, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla società contribuente, aveva annullato avvisi di accertamento in tema di Irpeg ed Irap per l’anno 2003;

– che la decisione di appello è così testualmente motivata: “Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, recita. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3. Nel caso di specie effettivamente risulta un contrasto evidente commesso dall’appellante laddove nella motivazione del ricorso in appello ammette la correzione operata dal contribuente in merito ai punti 1 e 2 dei rilievi mossi nel provvedimento fiscale, per cui impugna soltanto le eccezioni relative ai punti 3, 4, 5 e 6 ritenendo legittima l’attività di recupero. Nelle conclusioni chiede la riforma della sentenza con conferma del provvedimento fiscale emesso dall’Ufficio, in ottemperanza all’art. 342 c.p.c., al giudice viene delimitato l’ambito di esame in conformità al principio del tantum devolutum quantum appellatum anche in relazione alla specificità dei motivi di impugnazione, per cui deve pronunciarsi obbligatoriamente sulle eccezioni poste e specificamente sulla. invocata inammissibilità dell’appello. Stante un inequivocabile contrasto tra quanto richiesto nell’oggetto della domanda e quanto rilevasi dai motivi dell’appello l’atto di appello deve ritenersi inammissibile”;

rilevato:

che, tale essendo il tenore della sentenza impugnata, l’Agenzia formula due motivi di ricorso: a) omessa pronunzia su motivi di appello in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 112 c.p.c.; b) motivazione insufficiente su fatto controverso, consistente nell’interpretazione dell’atto di appello in merito alla volontà dell’Ufficio di impugnare la sentenza della c.t.p. limitatamente alla parte in cui ha annullato i punti 3, 4, 5 e 6 dell’avviso di accertamento opposto;

– che la società contribuente non si è costituita; osservato:

– che il secondo motivo di ricorso, che presenta carattere pregiudiziale, è manifestamente fondato;

– che invero – posto che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione che il giudice del merito deve motivare in maniera congrua e adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (22893/08, 14751/07) – deve rilevarsi che, laddove prospetta un contrasto tra motivazione e conclusioni dell’atto di appello dell’Agenzia e lo risolve nel senso della limitazione dell’impugnazione soltanto ad alcuni profili della materia del contendere (sul presupposto, peraltro, dell’abbandono da parte del conduttore delle proprie eccezione sugli altri), la decisione dei giudici di appello risulta espressa in termini del tutto tautologici, senza il benchè minimo supporto argomentativo, sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, deve ritenersi, in merito alla ritenuta limitazione dell’impugnazione, affetta da difetto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06).

ritenuto:

– che – restando assorbito l’altro motivo – il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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