Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9018 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9882/2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Lombardo Odovilio,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Roma, via

dei Portoghesi 12, costituita ai soli fini dell’eventuale

partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma

1;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 2104/18,

depositata il 6 agosto 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2104, depositata in data 6.8.2018 nella controversia iscritta al RGN 2961/2016, la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello proposto da B.A., cittadino del (OMISSIS), confermando l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna ex art. 702 bis c.p.c. in data 17.10.2016, a mezzo della quale gli era stata rigettata l’impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Bologna con cui gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

– Il richiedente rendeva noto di essere omosessuale, per questo a rischio di vita in (OMISSIS), e di aver subito in ragione della pubblica scoperta della sua omosessualità una aggressione con bastoni e coltelli, restando ferito al viso e a tre dita, per cui decideva di lasciare il (OMISSIS) con del denaro preso a prestito, mentre il suo compagno veniva ucciso.

– Avverso la decisione in data 6.2.2019 il richiedente ha notificato ricorso, affidato ad un motivo, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo il ricorrente censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, per aver la Corte d’appello ritenuto non sussistenti l’presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in capo al richiedente, in quanto non avrebbe allegato fattori di oggettiva vulnerabilità, in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, lamenta la mancata iniziativa istruttoria da parte dell’autorità giudiziaria e argomenta la doglianza nel corpo del brevissimo ricorso unicamente con riferimento ad aspetti di vulnerabilità personale e alle conseguenze derivanti dall’aver attraversato tre Paesi prima di giungere in Italia, tra cui la Libia. Orbene, sotto il profilo istruttorio egli è stato sentito non solo avanti alla competente Commissione, ma anche in primo grado dal Tribunale, all’udienza del 10.6.2016.

Inoltre, la Corte d’appello dà ampiamente conto alle pagg.2-4 della sentenza, e tiene conto anche del passaggio attraverso il Burkina Faso, Niger e Libia. Le argomentazioni del giudice d’appello alle pagg.5-9 della decisione sono aderenti ai fatti e al quadro istruttorio, incentrato principalmente sulla narrazione del richiedente stesso e sulle discordanze della stessa, evidenziate tra l’altro anche nelle note a piè di pagina nn. 5 e 6 della decisione.

L’accertamento compiuto dalla Corte, all’esito di una puntuale argomentazione immune da vizi logici è nel senso della genericità delle dichiarazioni circa l’orientamento sessuale, e di incoerenza e contraddittorietà sulla dinamica della scoperta dell’omosessualità da parte del fratello e di altri testimoni, sulla fuga, sul soccorso, sull’espatrio e sul suo finanziamento, sulle ferite riportate per effetto dell’aggressione, sino alla presenza di un unico video per tentare di trovare riscontri al racconto.

La Corte d’appello ha anche complessivamente effettuato una valutazione comparativa di vulnerabilità del richiedente nel Paese di origine (la presenza di un lavoro e di capacità personali sfruttabili in un Paese piuttosto stabile istituzionalmente) e in Italia, tenuto conto anche del modesto inserimento socio economico (il contratto di lavoro procurato nel 2017 ad appello già introdotto), giungendo ad un accertamento in fatto sfavorevole al richiedente, neppure impugnato specificamente come vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo idonea a tal fine la dedotta censura di violazione di legge.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, e nessun provvedimento va adottato sulle spese, in presenza di mera costituzione del Ministero, senza svolgimento di effettive difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA