Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9018 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MYRDDIN COMMUNICATION S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 7^, n. 31, depositata il 28 maggio

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Irpef ed Ilor, relativo all’anno d’imposta 1996;

– che l’adita commissione tributaria, respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’interessata (articolato in diversi motivi), fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che i giudici del gravame ritennero, in via assorbente, l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (nella versione applicabile ratione temporis), in difetto di allegazione del p.v.c. della G.d.F. da cui scaturiva la contestazione;

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche con memoria;

– che il Fallimento intimato non si è costituito;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver la decisione impugnata accolto una doglianza “nuova”, svolta dal contribuente per la prima volta in appello e non ricompresa tra i motivi del ricorso introduttivo;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;

osservato:

che, quanto al primo motivo del ricorso, il riscontro della documentazione ritualmente prodotta dall’Agenzia ricorrente nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 – e segnatamente quello della copia del ricorso introduttivo – rivela che la società contribuente aveva originariamente impugnato l’avviso di accertamento opposto, per vizio di notificazione e per insussistenza del presupposto impositivo, ma non anche per vizio di motivazione;

considerato:

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio tributario – in quanto caratterizzato da un meccanismo d’instaurazione di tipo impugnatorio (circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati), ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nell’originario ricorso introduttivo;

che, di conseguenza, il mancato rilievo del difetto di motivazione dell’atto di accertamento nel ricorso introduttivo rende definitivo, sotto tale profilo, l’atto impositivo e che la successiva deduzione del vizio, comportando l’esame di una nuova causa petendi, va dichiarata inammissibile, anche in sede di giudizio di legittimità (in assenza di precedente declaratoria), restando irrilevante l’eventuale accettazione del contraddittorio sul merito della questione, dato il rilievo di ordine pubblico del divieto di ius novorum (v. Cass. 28.680/05, 12147/04, 9754/03);

ritenuto:

che il primo motivo di ricorso si rivela, pertanto, manifestamente fondato e va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, restando assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

PQM

la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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