Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9018 del 06/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017), n. 9018
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8672-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1594/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 22/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.D. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1594/26/2015, depositata in data 22/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione dei reddito d’impresa, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, sotto il profilo dei mancato rispetto del termine dilatorio di gg. 60 dalla conclusione dell’attività di controllo.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha prodotto avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 non esistendo per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio con il contribuente.
2. La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto:
“Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nella L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente”.
Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito, per l’anno 2007, a seguito di acquisizione documentale e di controllo incrociato di scritture contabili di terzi.
La sentenza della C.T.R. non è pertanto pienamente in linea con i principi di diritto sopra richiamati, in quanto, con riguardo all’IVA, tributo armonizzato, occorre verificare se, a fronte del mancato rispetto del principio del contraddittorio endo-procedimentale, effettivamente “in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T,R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017