Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9017 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. I, 15/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 15/05/2020), n.9017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14769/2015 proposto da:

M.A., R.G., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Giulio Cesare n. 14-A/4, presso lo studio dell’avvocato

Pafundi Gabriele, rappresentati e difesi dall’avvocato Moretti

Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Popolare di Sondrio soc. coop. per azioni, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avvocato Romanelli

Guido, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Perrone

Andrea, Perrone Benito, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3457/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

M.A. e R.G. propongono ricorso con cinque mezzi corroborati da memoria per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. La Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. replica con controricorso e memoria.

Gli attuali ricorrenti avevano convenuto la banca dinanzi al Tribunale di Sondrio chiedendo la declaratoria di nullità e/o la risoluzione del contratto di intermediazione mobiliare stipulato in data 25/09/2000 tra le parti – avente ad oggetto 7.000 azioni di (OMISSIS) (di seguito, (OMISSIS)) – e la conseguente inefficacia per violazione delle normative posta a carico della banca a tutela degli investitori, nonchè all’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.. Avevano, quindi, chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della banca ex art. 2043 c.c., in conseguenza dell’illecito contrattuale in questione con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti. La banca aveva contestato l’avverso dedotto, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attrice, la condanna degli attori alla restituzione dei titoli.

Il Tribunale aveva respinto le domande tutte, condannando gli attori alle spese.

La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, provvedendo, su richiesta degli appellanti, alla correzione dell’errore materiale concernente la liquidazione delle spese contenuta nel dispositivo di primo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. ed all’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

A parere dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi – in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – sulla domanda formalizzata da parte appellante volta ad ottenere l’accertamento della nullità o l’inefficacia del contratto quadro e di tutti gli ordini di acquisto successivi, tra cui espressamente quello datato 25/9/2000 e quello datato 13/11/2003, in quanto predisposto dalla banca in violazione della normativa vigente (artt. 21,23 TUF e art. 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998) e sostengono che, nel caso specifico, tra le parti non c’era il contratto di negoziazione, ma solo un rapporto di conto corrente.

Denunciano, inoltre, l’omessa motivazione sulle ragioni che avrebbero indotto il Collegio a rigettare l’eccezione di nullità del “contratto quadro” per violazione dell’art. 1418 c.c..

Ricordano il principio secondo il quale, in caso di rigetto della domanda principale, il giudice deve necessariamente prendere in esame la domanda subordinata.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè estremamente generico.

Non sono indicate, infatti, le ragioni della invocata nullità, se non mediante un generico riferimento alla violazione di norme imperative, quali gli “art. 21,23 TUF e art. 29 Reg. Consob”, e dell’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.”, senza alcun’altra precisazione in fatto e in diritto. In tal modo, i ricorrenti non pongono questa Corte in condizione di apprezzare il contenuto e la rilevanza della censura in relazione alla ratio della decisione impugnata, nella cui motivazione la Corte territoriale dà effettivamente atto di una deduzione di nullità contrattuale, da parte degli appellanti, basata su una serie di fatti, dei quali tuttavia la medesima Corte esclude motivatamente o la dimostrazione o la rilevanza in causa. Sarebbe stato necessario, perciò, che i ricorrenti specificassero a quale ipotesi di nullità hanno inteso riferirsi, nonchè le specifiche ragioni di critica da essi rivolte al superamento delle deduzioni di nullità contrattuale da parte della Corte di merito quale scaturente, si ripete, dal difetto di dimostrazione o rilevanza dei loro presupposti di fatto.

2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sulla considerazione che “la determinazione della nullità o meno di questo pseudo contratto e la sua qualificazione giuridica come proposta non accettata e non di contratto, costituisca circostanza decisiva e rilevante e che stante l’intuibile contestazione ex adverso, la stessa costituisca altresì un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti medesime del presente giudizio” (fol. 17 del ricorso).

La censura ruota sostanzialmente attorno al cd. contratto quadro o master agreement. In particolare, i ricorrenti hanno ribadito di avere sempre sostenuto che non avevano ricevuto copia del contratto quadro, di non aver autorizzato o sottoscritto clausole che consentissero alla banca ad operare a firme disgiunte, di avere firmato solo moduli in bianco sottoposti loro dalla banca, senza essere informati delle specifiche caratteristiche delle azioni (OMISSIS), di non avere ricevuto comunicazioni dalla banca, nè estratti conto, nè conferma di avvenuta esecuzione di operazioni di investimento, che all’accensione del conto corrente e del Dossier titoli, di cui erano cointestatari, avevano ricevuto richiesta di firme in bianco e che, nella circostanza avevano chiarito la loro scarsa propensione al rischio, che non avevano sospettato la gestione impropria autonomamente concepita dalla banca, che non avevano ricevuto dalla banca alcun tipo di documentazione a mezzo Poste.

Quindi, con riferimento al Contratto di intermediazione titoli (doc. 3) ed al Contratto di compravendita titoli del 25/9/2000 (doc. 20) deducono che per entrambi i documenti la sottoscrizione dei ricorrenti era stata raccolta “in bianco”, che non vi era mai stata la clausola con facoltà ad operare a firme disgiunte e che su tutti gli ordini di negoziazione in titoli (OMISSIS) mancava la firma della cointestataria M., che detti documenti non recavano la firma del legale rappresentante della banca, che detti documenti erano stati depositati dalla banca solo in fotocopia e che i ricorrenti avevano tempestivamente disconosciuto questi documenti.

Con specifico riferimento al contratto quadro del 15/4/1996 deducono che l’autorizzazione ad operare a firma disgiunta non era stata sottoscritta da M., ma apposta successivamente a mano a stampatello dalla banca, che mancava la sottoscrizione del rappresentante della banca, che l’omessa produzione dell’originale del contratto quadro, – a fronte del disconoscimento operato dai clienti ne comportava l’inutilizzabilità in giudizio e la nullità delle operazioni di negoziazione impugnate.

I ricorrenti si dolgono che il problema della validità o meno del contratto non sia stato affrontato in sentenza.

2.2. Il motivo è inammissibile.

“L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. n. 22397 del 06/09/2019) e, nel caso di specie, non viene in concreto dedotto alcun omesso esame di fatto decisivo perchè la censura si riduce a una critica di puro merito, volta a perseguire una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019).

3.1. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2719 c.c..

I ricorrenti sostengono di avere, “sin da subito, disconosciuto in causa falsa e/o falsificata e comunque come non conforme all’originale” la documentazione apparentemente sottoscritta dagli stessi versata in atti in fotocopia dalla banca, senza che questa avesse provveduto a esibire in causa gli originali, e sostengono che tali fotocopie non avevano alcun valore probatorio.

3.2. Il motivo è inammissibile per due ragioni: per genericità, non essendo precisato di quali documenti si tratti, e perchè in realtà non viene sollevata alcuna censura nei confronti di statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi invece i ricorrenti a dedurre di aver sollevato l’eccezione di cui sopra e che sarebbe stato quindi onere della banca produrre gli originali, senza altro aggiungere.

4.1. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1418 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 23 e 28 e dell’art. 29 del Reg. CONSOB non essendo stata dichiarata la nullità del contratto quadro e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per omessa motivazione.

Si dolgono che il giudici di appello non abbiano rilevato e dichiarato “la nullità del contratto quadro d’investimento nonchè la nullità e l’inefficacia di tutti gli ordini di negoziazione successivi per carenza di forma scritta imposta dalla legge ad substantiam” (fol. 19 del ricorso), osservando che la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

4.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui viene articolate una critica avverso la sentenza impugnata, la quale non avrebbe dichiarato la nullità dei negozi per difetto di forma scritta, perchè parte da un presupposto di fatto (il difetto di forma) che non risulta dalla sentenza impugnata.

Per il resto, le deduzioni proposte appaiono completamente avulse dalla sentenza impugnata e non contengono specifiche censure riferite a statuizioni puntualmente individuate e sono, anch’esse, inammissibili.

5.1. Con il quinto motivo denunciano la violazione dell’art. 1175 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2.

I ricorrenti, dopo avere sostenuto che la banca non avrebbe rispettato gli obblighi di esecuzione del contratto secondo buona fede, non avendoli informati delle perdite, ed avrebbe tenuto un comportamento contrario agli obblighi di diligenza specifica, sollecitando le firme dei clienti su moduli in bianco ed occultando il tipo di investimento ad elevatissimo rischio attuato, chiedono l’annullamento della decisione impugnata sotto il duplice profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

5.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchè non viene articolata alcuna censura centrata su una qualche precisa statuizione della sentenza impugnata e viene dedotta, in realtà, una questione di puro merito.

6. Infine va rilevato che le parti, nella memoria, chiedono la riforma della condanna alle spese contenuta nella decisione di secondo grado, senza tuttavia che nel ricorso risulti essere stata proposta alcuna censura in merito, di guisa che la richiesta si palesa inammissibile.

7. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA