Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9017 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 9017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2151-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COL DI

LANA, 22, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO MEZZACAPO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO D’ACUNTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 681/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI di CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di V.G.W. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 681/24/2015, depositata in data 3/07/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che correttamente i giudici di primo grado avevano annullato l’atto impositivo, stante la mancata instaurazione, da parte dell’Ufficio, del contraddittorio endo-procedimentale. I giudici di appello respingevano anche l’eccezione preliminare, sollevata dal contribuente appellato, in ordine alla formazione di un giudicato esterno di annullamento di altro avviso di accertamento relativo ai precedente anno d’imposta (2007) ed al conseguente venir meno dei presupposti per procedere all’accertamento sintetico (scostamento per un biennio nell’arco di un triennio del reddito accertato rispetto a quello dichiarato); ad avviso della C.T.R., non poteva parlarsi di giudicato esterno vincolante, sia perchè concernente diverso anno d’imposta, in assenza di elementi comuni permanenti, sia perchè “il collegio di prime cure in quel caso” aveva annullato la decisione per un vizio formale, ovvero la mancata instaurazione del contraddittorio, nulla statuendo in ordine al rapporto tributario sostanziale.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato avviso di ricevimento reativo alla notifica del ricorso ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 78 del 2010, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che anche per controversia relativa al periodo d’imposta 2008 l’accertamento sintetico tramite redditometro deve essere preceduto a pena di nullità dall’instaurazione del contraddittorio con il contribuente.

2. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente principio di diritto (Cass. 24823/2015):

“Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico notificato, in relazione all’anno d’imposta 2008, anteriormente all’entrata in vigore della modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010.

La decisione della C.T.R. non è quindi conforme al suddetto principio di diritto.

3. Il controricorrente propone due motivi di ricorso incidentale “condizionato”, lamentando sia l’omessa pronuncia o l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in ordine alle statuizioni, presenti nella decisione impugnata, di rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, formatosi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Torino n. 2/4/2013, relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, e del conseguente venir meno, stante il definitivo annullamento dell’atto impositivo per l’anno 2007, del necessario scostamento per almeno due annualità tra reddito accertato e reddito dichiarato, come richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

5. I motivi sono infondati.

Non ricorrono i denunciati vizi di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la C.T.R. pronunciato sull’eccezione e motivato su gestione di diritto sottesa.

Non ricorre neppure la violazione di legge denunciata.

Quanto ai limiti del giudicato esterno, questa Corte ha precisato (Cass. 13498/2015) che “in tema di contenzioso tributario, l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” ed, in applicazione di tale principio, ha escluso che, nel giudizio avente ad oggetto un accertamento fondato sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore, possa avere effetto di giudicato la sentenza di annullamento di altro accertamento riguardante una diversa annualità, sebbene fondato sui medesimi parametri, essendo gli stessi espressione della capacità contributiva e, cioè, di un elemento variabile da periodo a periodo.

Quanto al venire meno dei presupposti per l’accertamento sintetico, il dettato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla. Quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità, l’ufficio può procedere all’accertamento con metodo sintetico, determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati, a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato.

Ora, nella specie, il successivo annullamento dell’accertamento inerente l’anno 2007, per un vizio di forma dell’atto impositivo (mancata instaurazione del contraddittorio), non incide sul presupposto dell’accertamento sintetico relativo all’anno 2008, vale a dire sulle fondanti ragioni di non congruità dei redditi dichiarati per più annualità.

6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso principale, respinto quello incidentale, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione. Il giudice dei rinvio provvederà alfa liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, respinto quello incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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