Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9015 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9284/2019 proposto da:

H.T., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Goti,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Roma, via

dei Portoghesi 12, costituito ai soli fini dell’eventuale

partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma

1;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 2997/18,

depositata il 17 dicembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2997, depositata in data 17.12.2018 nella controversia iscritta al RGN 579/2018, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto da H.T., cittadino (OMISSIS), confermando l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona ex art. 702 bis c.p.c., con la quale era stata a sua volta rigettata l’impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Ancona con cui gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) e umanitaria. In particolare il richiedente rendeva noto il timore di essere ucciso dai membri del movimento (OMISSIS), che gli aveva estorto denaro e ucciso un operaio dell’azienda casearia di cui il richiedente era imprenditore, spingendolo ad abbandonare il (OMISSIS), nonostante le condizioni di benessere di cui godeva la sua famiglia.

– Avverso la decisione in data 6.3.2019 il richiedente ha notificato ricorso, affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo il ricorrente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle condizioni esistenti in (OMISSIS) e l’omessa attività istruttoria oltre che la “mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria”.

– Con il secondo motivo il richiedente lamenta – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante l’integrazione del ricorrente nel tessuto socio economico italiano.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto redatti secondo una medesima tecnica e presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. In primo luogo, omettono di menzionare il pertinente parametro dell’art. 360, comma 1, n. 3 pur denunciando delle violazioni di previsioni di legge oltre che dei vizi motivazionali, e il primo motivo consiste in argomentazioni eterogenee che mescolano profili attinenti alla protezione sussidiaria con i presupposti per la residuale protezione umanitaria. In ogni caso, essi sono anche destituiti di fondamento, dal momento che la Corte d’appello ha chiaramente assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria con riferimento alle condizioni del Paese di origine ((OMISSIS), stato del (OMISSIS)), citando espressamente le autorevoli e aggiornate fonti internazionali di riferimento (Freedom House, US Department of State, EASO, Amnesty International), prendendo in carico l’allegazione di violazione dei diritti inviolabili dell’uomo e di situazione di instabilità socio-politica del Paese, vagliandole e non condividendola. Tale rigetto è avvenuto argomentatamente, con preciso riferimento al racconto del richiedente, sia quanto alla richiesta di protezione umanitaria sia avuto riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Nè sussiste un pari obbligo di cooperazione con riferimento alle lett. a) e b) allorquando, come nel caso di specie, alla ritenuta e motivata assenza di credibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020) si aggiunga il fatto le censure non sono individualizzate.

– Orbene, questi accertamenti in fatto, che implicano anche un esercizio di reperimento di informazioni d’ufficio compiuto già in primo grado e ribadito dalla sentenza impugnata nel quadro dei poteri devolutivi del giudice di appello, non sono superati dalle deduzioni contenute in ricorso. In sintesi, alle statuizioni in fatto adottate dal giudice di appello viene semplicemente contrapposta una ricostruzione opposta secondo la quale vi sarebbero serie compressioni di diritti fondamentali a danno del richiedente, deduzioni tuttavia non supportate da allegazioni in fatto circostanziate.

– Va al proposito ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice è sì disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, ma presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura richiesta, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (cfr. quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11096 del 19/04/2019 e, quanto all’umanitaria, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136 – 01), al fine di contrastare gli specifici accertamenti in fatto a sè sfavorevoli operati dalla Corte d’appello.

– Quanto all’inserimento in Italia su cui insiste da ultimo il secondo motivo, va escluso che l’inserimento sociale possa di per sè rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, e pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).

– La Corte d’appello ha anche al riguardo compiuto un accertamento in fatto comparando la vulnerabilità personale del richiedente in Italia con quella nel Paese di origine, tenendo conto del fatto che egli non ha problemi di salute, gode di piena capacità lavorativa e in (OMISSIS) ha avviato con successo una attività imprenditoriale nel settore dei latticini, gode di legami parentali significativi, avendo ancora la propria famiglia in condizioni di discreta agiatezza in grado accoglierlo.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e nessun provvedimento va adottato sulle spese, in presenza di mera costituzione del Ministero senza svolgimento di effettive difese, nè circa l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, peraltro ritenuta inammissibile dall’Ordine degli Avvocati di Ancona.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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