Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9015 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. II, 15/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 15/05/2020), n.9015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17157/2018 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI e dall’Avvocato ULISSE COREA,

presso il cui studio a Roma, via di Villa Sacchetti 9, elettivamente

domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMANO

VACCARELLA presso il cui studio a Roma, corso Vittorio Emanuele II

269, elettivamente domicilia per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7512/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Camera di Commercio di Frosinone, con ricorso notificato il 13/9/2018 e illustrato da memoria, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Roma, in data 25/7/2017, in accoglimento dell’appello proposto da S.G., ha rigettato l’opposizione che la stessa aveva proposto avvero il decreto del tribunale di Cassino che, il 13/9/2009, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.680,11, oltre interessi e spese.

2. S.G. ha resistito con controricorso notificato in data 5/10/2018, che ha illustrato con memoria.

3. Ritiene il collegio che – specie in relazione all’eccezione (di giudicato esterno) che il controricorrente ha sollevato in memoria per le sentenze che questa Corte ha pronunciato in altrettanti giudizi tra le medesime parti, tutti vertenti, evidentemente, sul diritto dell’avv. S. al compenso professionale per l’attività difensiva svolta per effetto della procura difensiva alle liti conferitagli dalla Camera di commercio in data 2/11/1998 – il ricorso merita di essere trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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