Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9015 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 15/04/2010), n.9015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso la decisione n. 75/31/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 16 aprile 2007, depositata il 7 maggio

2007, R.G. 3676/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. la controversia ha per oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi alle imposte IRPEF, ILOR, SSN e IVA relative al periodo 1996-1998 basati sulle risultanze di un p.v.c. della Guardia di Finanza da cui risultava che nella contabilità della ditta D.F. non erano stati contabilizzati rilevanti ricavi e dedotti costi non inerenti alla attività di impresa. Il contribuente deduceva il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e contestava la sussistenza di circostanze gravi, precise e concordanti tali da giustificare l’applicazione di percentuali presuntive di ricarico nonostante il regime di contabilità ordinaria;

2. la C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione al D.Lgs. n. 416 del 1997, art. 25 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2; b) illogicità o insufficienza della motivazione; c) inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di irrogazione sanzioni IVA, IRPEF, ILOR, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 1, lett. e) e comma 4;

4. il ricorso è stato notificato al D. ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma l’Agenzia ricorrente non ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con la quale era stato dato avviso dell’avvenuto deposito della copia del ricorso presso il comune di residenza del D..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

ciò comporta la inammissibilità del ricorso a mente della giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare Cassazione civile sezioni unite n. 627 del 14 gennaio 2008 che ha affermato i seguenti principi: a) la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; b) l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2; c) in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; d) tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1);

nessuna statuizione deve essere adottata quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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