Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9015 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6170-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI

ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettiva

Lente domiciliata in ROMA. VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6209/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che P.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione riguardante l’Imposta di registro per l’anno 2009;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che le motivazioni della sentenza di primo grado erano congrue e logiche, ed il contribuente aveva contrapposto solo la “vacua e destrutturata contestazione” della illogicità e superficialità della sentenza;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 6, n. 3 e art. 7 Piano Parco regionale Appia Antica: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il terreno oggetto di successione si trovasse in area di elevato pregio archeologico, laddove il terreno sarebbe stato concretamente inutilizzabile, proprio a causa dei vincoli di destinazione sul bene. Da ciò l’erroneità dei presupposti su cui era fondato l’avviso di rettifica notificato al ricorrente;

che l’intimata si è costituita senza controricorso;

che il motivo di ricorso è inammissibile;

che, infatti, la censura di violazione di legge non coglie nel segno, giacchè è rivolta a due norme inerenti la tutela del paesaggio, rispetto alle quali la CTR non ha fatto affermazioni erronee in punto di diritto, mentre l’accertamento di fatto non è stato oggetto di doglianza;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, attesa la mancata attività difensiva da parte della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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