Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9014 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. I, 19/04/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 19/04/2011), n.9014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 9 gennaio

2009, nella causa iscritta al n. 2103/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 novembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato;

LA CORTE:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. e’ stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente;

F.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 9 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 6.400,00, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania per una controversia in materia di pubblico impiego con ricorso depositato il 26 luglio 1994 e non ancora definito; il Ministero intimato non ha svolto difese;

la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 6.400,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di dieci anni e otto mesi a quella ragionevole, determinata in tre anni, tenuto conto della mancanza di iniziative da parte del ricorrente dirette a sollecitare la definizione del giudizio;

2. parte ricorrente ha censurato il decreto impugnato, proponendo sette motivi di ricorso, con i quali si e’ dedotto:

la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo);

il calcolo dell’equo indennizzo senza l’osservanza, con vizio di motivazione, dei parametri Europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale (motivi due e tre);

il mancato riconoscimento, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto di pubblico impiego (quarto e quinto motivo); la compensazione parziale delle spese processuali, sull’erroneo presupposto della mancata opposizione di parte resistente (sesto e settimo motivo);

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

3. il primo motivo e’ inammissibile, in quanto il quesito formulato e’ del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato; i motivi due e tre sono manifestamente fondati in quanto la liquidazione dell’indennizzo stabilita dalla Corte di appello nella misura di Euro 6.400,00 per una durata non ragionevole di dieci anni e otto mesi, e’ inferiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU;

il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati, in quanto non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

il sesto e settimo motivo restano assorbiti, in quanto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo sulla determinazione dell’indennizzo e il conseguente annullamento del decreto impugnato comportano una nuova liquidazione delle spese processuali del giudizio di merito;

4. in base alle considerazioni che precedono, dichiarato inammissibile il primo motivo, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo, mentre vanno rigettati il quarto e il quinto e dichiarati assorbiti il sesto e il settimo, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; in ordine al parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto, va considerato che la CEDU, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarita’, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, a valutazioni piu’ riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130);

nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformita’ dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificita’ del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al TAR Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare il comportamento del ricorrente, che dopo l’istanza di fissazione formulata il 27 settembre 1996 non risulta aver adottato alcuna iniziativa diretta a rappresentare l’urgenza o comunque l’esigenza di una sollecita definizione del giudizio amministrativo, va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.834,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze soccombente;

5. le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), compensate per la meta’ quelle del giudizio di cassazione in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il quarto e il quinto, assorbiti il sesto e il settimo. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.834,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la meta’, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA