Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9014 del 06/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017), n. 9014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6012-2016 proposto da:
HOTEL MARINETTA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14
A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA FORMICHINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1729/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata
il 07/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che la s.r.l. Hotel Marinetta propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Livorno. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento riguardante IRES e IRAP per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nel corso della verifica, non vi sarebbe stato obbligo di contraddittorio e che, ove l’affittuario fosse stato tenuto alla reintegrazione della perdita di valore dei beni aziendali, le spese di manutenzione e gli stanziamenti sarebbero stati a suo carico ed avrebbe potuto dedurre le quote di ammortamento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la Hotel Marinetta lamenta violazione di legge della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. L’Agenzia delle Entrate non avrebbe rispettato il termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni, prima di inviare l’atto impugnato;
che, col secondo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 8 TUIR collegato all’art. 2561 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente negato il diritto all’ammortamento dei beni aziendali, senza tener conto che le parti del contratto avevano specificamente pattuito la deroga all’art. 2561 c.c.;
che, col terzo, assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la sentenza impugnata avrebbe ignorato la presenza di altre e diverse voci di costo suscettibili di essere dedotte dal reddito (canoni di leasing ed oneri condominiali relativi ai beni aziendali concessi in affitto);
che l’intimata si è costituita senza controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria. Conseguentemente, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015);
che il secondo motivo è inammissibile, giacchè la sentenza della CTR non accenna minimamente alla clausola contrattuale in questione e neppure la ricorrente deduce di aver sollevato la questione in grado di appello;
che il terzo motivo è fondato, giacchè dal testo della sentenza impugnata emerge che il secondo motivo di ricorso riguardava la deduzione dei costi di ammortamento, dei canoni leasing e degli oneri condominiali: solo i primi sono stati considerati dalla CTR, che ha invece omesso l’esame degli altri, sicuramente decisivi, rispetto all’effettività del reddito accertato; che il ricorso va dunque accolto limitatamente al terzo motivo e respinto riguardo al primo ed al secondo; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017