Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9013 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16144/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Porzio,

Centro direzionale, Is G1, presso lo studio dell’avv. Clementina Di

Rosa, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 823/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.S., proveniente dalla terra della (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza del gennaio 2018, il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso.

Il richiedente ha allora proposto appello avanti alla Corte di Potenza. Che lo ha respinto, con sentenza depositata in data 27 novembre 2018.

La Corte territoriale ha osservato, in proposito, che il racconto delle ragioni che hanno indotto il richiedente a espatriare è apparso generico, per nulla circostanziato, e che ogni tentativo di procedere ad approfondimenti è stato frustrato dall’atteggiamento del richiedente che, tra l’altro, non è presentato “spontaneamente” in udienza.

Ha poi rilevato che, sulla base di quanto ricavabile dai più report a disposizione, l'(OMISSIS) non presenta una situazione politica, economica e sociale rispondente a quanto preveduto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c..

Nessun aspetto specifico di vulnerabilità – ha concluso la Corte territoriale – è poi stato segnalato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

2.- Avverso questo provvedimento è insorto O.S., presentando un ricorso affidato a quattro motivi di cassazione.

Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorrente censura la pronuncia della Corte potentina: (i) col primo motivo, per non avere riconosciuto – rispetto alla “vicenda persecutoria personale” del richiedente – gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale; (ii) col secondo motivo, per non avere ravvisato, nella fattispecie portata al suo esame, gli estremi sufficienti per il riconoscimento della protezione umanitaria; (iii) col terzo motivo, per “omessa istruttoria ex officio”; (iv) col quarto motivo, per omesso esame di fatto decisivo, come individuato nella “omessa valutazione della documentazione circa l’effettiva situazione socio-politica della regione di provenienza in termini di instabilità e di insicurezza”.

4.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una lunga descrizione (da p. 12 a p. 22) generale dei requisiti a livello di fattispecie astratta occorrenti, secondo il giudizio della parte, per il riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale. Non diverso svolgimento ha, per impostazione e qualità, il secondo motivo di ricorso (da p. 22 a 24) che richiama il tema dell’umanitaria. Il terzo motivo si connota, poi, per la trascrizione di una serie di passi contenuti – con riferimento alla terra (OMISSIS) – nel sito “(OMISSIS)”, nel rapporto Amnesty International 2017/18 e in quello HRW 2018 (da p. 24 a p. 32). Il quarto motivo assume, infine, come sia “doveroso evidenziare che autorevole giurisprudenza di merito in fattispecie analoga ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria nelle ipotesi di situazione di peculiare vulnerabilità in considerazione del pericolo jihadista, della peculiare situazione socio-politica registrata, non chè in applicazione del principio della c.d. evoluzione in melius delle condizioni di vita” (da p. 34 a p 36).

Dati i descritti svolgimenti, il ricorso si manifesta come oggettivamente disancorato dalla situazione personale del richiedente (che non a caso viene evocato solo nella p. 22, per la “giovane età”, l'”assenza di legami sociali attuali”, per le “molteplici criticità del Paese di origine”), come pure dalla situazione gravante la ragione dell'(OMISSIS) (che i quattro motivi non risultano neppure “localizzare”). Del resto, il ricorso non viene a confrontarsi con i contenuti specificamente espressi dalla sentenza pur impugnata: quale, ad esempio, quello per cui la situazione di instabilità della (OMISSIS) si concentra unicamente nella parte del nord-est di questo Paese (raggiunga o meno il “livello” stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), come ben distinta da parte sud dello stesso, dove viene a collocarsi l'(OMISSIS) (p. 22).

5.- Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA