Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9013 del 15/05/2020
Cassazione civile sez. II, 15/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 15/05/2020), n.9013
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25792-2016 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GINO SCACCIA, dall’Avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI e
dall’Avvocato ULISSE COREA, presso il cui studio a Roma, via di
Villa Sacchetti 9, elettivamente domicilia per procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMANO
VACCARELLA presso il cui studio a Roma, corso Vittorio Emanuele II
269, elettivamente domicilia per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2207/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,
depositata l’8/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Camera di Commercio di Frosinone, con ricorso notificato il 8/11/2016 e illustrato da memoria, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Roma, in data 8/4/2016, in accoglimento dell’appello proposto da S.G., ha rigettato l’opposizione che la stessa aveva proposto avvero il decreto del tribunale di Cassino che, il 26/10/2010, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 9.974,43, oltre interessi e spese.
2. S.G. ha resistito con controricorso notificato in data 19/12/2016, che ha illustrato con memoria.
3. Ritiene il collegio che – specie in relazione all’eccezione (di giudicato esterno) che il controricorrente ha sollevato in memoria per le sentenze che questa Corte ha pronunciato in altrettanti giudizi tra le medesime parti, tutti vertenti, evidentemente, sul diritto dell’avv. S. al compenso professionale per l’attività difensiva svolta per effetto della procura difensiva alle liti conferitagli dalla Camera di commercio in data 2/11/1998 – il ricorso merita di essere trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020