Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9013 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22620/2008 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 171, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASTRANGELO Pietro,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MASSAFRA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1050/2007 del TRIBUNALE di TARANTO del 6.3.07,

depositata il 18/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. S.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Massafra avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto,rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalla S. avverso il Comune di Massafra per essere stata la sua auto danneggiata da 2 cassonetti della N.U., trasportati dalle acque piovane. Riteneva il tribunale che il galleggiamento dei cassonetti fosse dovuto alla pioggia eccezionale, integrante il caso fortuito, con esclusione di responsabilità ex art. 2051 c.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., e degli artt. 45, 40 e 41 c.p..

Assume la ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la responsabilità del custode integrasse una responsabilità, almeno per colpa, e non una responsabilità oggettiva.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale si è limitato a dire che il caso fortuito integrava la prova liberatoria della responsabilità prevista a carico del custode dall’art. 2051 c.c..

Tale principio è esatto. Infatti la responsabilità del custode integra una responsabilità oggettiva e la norma è stata costruita in termini di presunzione di responsabilità (la quale rimane esclusa dalla prova liberatoria del caso fortuito, che opera sul nesso causale recidendolo) e non in termini di presunzione di colpa. Nè il tribunale ha mai parlato di presunzione di colpa, come parrebbe ritenere il motivo di ricorso.

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta la ricorrente che il tribunale ha escluso l’esistenza della responsabilità del Comune, senza verificare la possibilità per lo stesso di controllare la conservazione-parcheggio della cosa custodita e che ha affermato la sussistenza del caso fortuito per l’alluvione, senza verificare se l’evento si sarebbe comunque verificato, nonostante l’adozione di qualsivoglia misura da parte del custode.

5. Il motivo è manifestamente infondato.

La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sè prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorchè dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.

Caratteristiche, quindi, del caso fortuito sono l’autonomia, l’eccezionalità, l’imprevedibilità e l’inevitabilità (Cass. 28/11/2007, n. 24739; Cass. 10/10/2008, n. 25029).

Il tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non rileva in questo tipo di responsabilità il comportamento del custode e, quindi, se lo stesso ha posto in essere l’attività doverosa di conservazione e custodia e se tale attività avrebbe evitato l’evento dannoso. Ciò che rileva è solo il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento lesivo. Tale nesso può essere interrotto dal caso fortuito che deve avere le caratteristiche dell’imprevedibilita, autonomia ed eccezionalità, in termini oggettivi e non con riferimento alla persona del custode.

6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza per aver ritenuto che l’evento non era imputabile al custode; che era irrilevante che i cassonetti non erano ancorati; che la pioggia in questione integrava il caso fortuito.

7. Il motivo è manifestamente infondato.

Anzitutto va osservato che l’esistenza del nesso causale integra un accertamento fattuale che rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito.

Nella fattispecie il tribunale ha ritenuto, sulla base delle testimonianze, che la pioggia dell’8.9.2003 aveva trasformato la via pubblica in una sorta di fiume in piena, tant’è che venne dichiarato lo stato di emergenza. Ritenuto quindi che tale alluvione integrava un fatto eccezionale ed imprevedibile, logicamente il giudice di merito non si è posto il problema dell’ancoraggio dei cassonetti, proprio perchè era eccezionale ed imprevedibile che i cassonetti della spazzatura potessero galleggiare. Trattasi di valutazione fattuale esente da vizi logici e da censure rilevabili in questa sede di legittimità”.

5. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che nessuna statuizione vada emessa sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA