Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9013 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5992/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 622/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di A.G.L. avverso l’atto di diniego della definizione dei versamenti sospesi, per gli anni 2002-2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che essendo la ratio legis del provvedimento di sospensione dei termini quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili – il beneficio non avrebbe potuto essere negato in presenza degli eventi sismici e vulcanici, che avevano interessato la provincia di Catania nell’ottobre 2002.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011 e D.M. 14 novembre 2002, art. 1 e ss. nn. nonchè D.L. n. 245 del 2002, art. 4: la normativa invocata dalla CTR avrebbe ricompreso nell’area interessata il comune sede della società ((OMISSIS)), ma non quello in cui risiedeva l’ A. ((OMISSIS)), ed inoltre i benefici non avrebbero potuto essere accordati sia perchè in essi non sarebbero stati ricompresi gli obblighi di natura tributaria, sia perchè la normativa di favore non avrebbe potuto estendersi ai lavoratori dipendenti o assimilati;

che l’intimato non si è costituito;

che il motivo è destituito di fondamento;

che, a parte il fatto che la L. n. 286 del 2002, parla testualmente – all’art. 4 – di coloro che “esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati” senza dunque alcuna distinzione fra lavoratori autonomi e dipendenti, in ogni caso in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, prevista dal D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, conv. in L. 27 dicembre 2002, n. 286, si applica alle persone fisiche che, pur non essendo residenti nei comuni terremotati, vi prestino la propria attività lavorativa, senza che assuma rilievo la natura, autonoma o dipendente, dell’attività, dovendosi ritenere tale distinzione irragionevole, atteso l’ampio tenore letterale della norma, il cui presupposto è costituito dal concreto pregiudizio determinato dagli eventi sismici a coloro che abbiano avuto uno stabile legame con il relativo territorio (Sez. 6-5, n. 15284 del 03/07/2014; Sez. 6-5, n. 16296 del 16/07/2014);

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza della costituzione del controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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