Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9013 del 05/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9013 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 23214-2014 proposto da:
INPS –

IsTrtuTO

NAZION Al i DiI i A PR 14,V i DEN Z

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 131-.’,CCARI A 29,
presso AVVOCATURA CENTRAI i Dll i!I S’ IT1’11 – 10,
rappresentato e

difeso dagli avvocati (ThEMEN1i NA P U1A ,

EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PASI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ASIAGO 8, presso

lo studio

dell’avvocato STEFANO

SANTARELLI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del eontroricorso;

l’sgt

Data pubblicazione: 05/05/2016

- controricorrente avverso la sentenza n. 2473/2014 della CORTE ,: D’APPELLO di
ROMA dell’I 1/03/2014, depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PAGETFA;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Alessia Cipmtti (delega avvocato Stefano Santarelli)
difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo
grado che aveva dichiarato Alessandra Pasi invalida in misura superiore
ai 2/3 e al 74% con decorrenza dal 27.10.2008 . Il giudice di appello,
premesso che in prime cure era stata acquisita dichiarazione del
difensore di parte ricorrente, integrativa della domanda, con la quale
era stato specificato che l’interesse ad agire scaturiva dalla
finalizzazione dell’accertamento richiesto a fruire dell’esenzione dal
pagamento del ticket sanitario ovvero del beneficio di cui all’art. 80 L.
n. 288 del 2000, ha ritenuto ammissibile l’azione proposta sul rilievo
che essa non era intesa al mero accertamento dell’invalidità ma
dell’accertamento dello status di invalido, finalizzato all’ottenimento di
prestazioni da richiedere nei confronti di soggetti diversi dall’INPS. In
questa prospettiva ha escluso il ricorrere del vizio di ultrapetizione
dedotto dall’appellante istituto previdenziale, atteso che la necessità di
specificazione della domanda era sorta in seguito alla memoria di
Costituzione dell’INPS e che, comunque, non erano state modificate le
conclusioni di cui al ricorso.

Ric. 2014 n. 23214 sez. ML – uct. 10-03-2016
-2-

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONEIJA

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base
di un unico motivo ; la parte intimata ha resistito con tempestivo
controricorso
Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente, denunciando
violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma III, della legge

in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rappresenta che l’originaria
ricorrente aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della
propria condizione di invalidità ai fini dell’attribuzione dell’accredito
figurativo ex L. n. 388 del 2000, ma non aveva presentato una
domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto a tale beneficio.
Deduce quindi l’inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa
dall’interessato per precostituirsi l’accertamento di un presupposto del
beneficio.
11 motivo di ricorso è manifestamente fondato .
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di parte
controricorrente in ordine alla inammissibilità del ricorso per
violazione del principio di autosufficienza e per violazione del disposto
dell’art. 348 ter , ultimo comma, cod, proc. civ.
In ordine al primo profilo, con il quale parte controricorrente sostiene
che il ricorso non soddisfa i requisiti prescritti dal disposto degli artt.
366 e 369 cod. proc. civ., è da premettere che il principio di
autosufficienza del ricorso è finalizzato all’esigenza di rendere le
censure svolte chiare ed intellegibili sulla base delle soie deduzioni
contenute nel ricorso medesimo, alle cui lacune non è possibile
sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito. Nel caso di specie tale onere
deve ritenersi assolto dalla riproduzione in ricorso della parte della
sentenza di appello nella quale è descritta la vicenda processuale nei
Ric. 2014 n. 23214 sei. MI – ud. 10-03-2016
-3-

23.12.2000 n. 388, dell’art. 8 della legge n. 533/73 e dell’art. 100 c.p.c.,

suoi termini essenziali, i quali risultano comunque idonei alla adeguata
comprensione della statuizionc investita e delle ragioni per le quali ne è
chiesta la cassazione. Sotto il secondo profilo è da rilevare che le
censure alla decisione impugnata investono la interpretazione di norme
di diritto con specifico riguardo all’ammissibilità dell’azione di mero

vizio astrattamente riconducibile al motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod,
proc. civ., la cui proposizione è preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter
comma 4, cod, proc. civ. in presenza di una decisione di appello
confermativa di quella di primo grado.
Nel merito si ritiene che alla luce della condivisibile giurisprudenza di
questa Corte l’azione di accertamento proposta dalla Pasi con
riferimento al beneficio di cui all’art. 80 I n. 288 dei 2000 sia
inammissibile.
La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che “A decorrere
dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla I,. 26 maggio 1970, n.
381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata
riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre

1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro
richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o
aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio
di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. Come
osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell’ambito di applicazione della L.
23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comtna 3, rientrano: a)
Ric. 2014 n. 23214 sez. ML – ud. 10-03-2016
-4-

accertamento dello stato di invalidità ; non è fatto valere, quindi, alcun

lavoratori sordomuti, ovvero “i minorati sensoriali dell’udito affetto da
sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia
impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la
sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa
di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1) b) gli

congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli
irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che
abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con
invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, n. 118, e D.Lgs.
23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di
guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico
impiego con le .Arnrninistrazioni statali o gli enti locali con invalidità
ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30
dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni. Per effetto del
beneficio l’anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di
due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di
invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all’anno, la
maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un
sesto iì numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è

riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro
l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale
viene liquidata la pensione. 1.2 maggiorazione di anzianità spetta per i
periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da
contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto
non correlati ad attività lavorativa; a tal fine dovranno essere presi in
considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in
Wc. 2014 n. 23214 sez. ML ud. 10-03-2016
-5-

invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni

concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche
per periodo anteriore al l^ gennaio 2002 (v. in tal senso, sent. cit, n.
9960 del 2005). Alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi
necessario che l’interessato richieda, ossia presenti domanda
amministrativa all’INPS riconosciuto, a loro richiesta…”), “il

invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di
fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è infatti strettamente
collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di
anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo
a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero
riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato
non comporta il riconoscimento di alcun diritto.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo
dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale e tutela di
diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per
legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto
valere in giudizio e non di per se, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento
di fatti giuridicamente rilevanti una che costituiscano elementi
frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può
costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione
genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. a
27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le
tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).
Come affermato, in Cass. n. 2051/ 2011, l’interesse ad agire richiede
non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la
parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il
Ric, 2014 n. 23214 sez. ML – ud. 10-03-2016
-6-

beneficio”, mentre l’accertamento dell’esistenza di un grado di

processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti
futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato
utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue
che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di
fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali

accertamento giudiziario solo nella sua interezza.
Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza questa Corte ha quindi
ripetutamente escluso, in fanispecie identiche a quella in esame,
l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento .( v. Cass. ord. n.
2011/ 2015, ord. n. 13491/ 2013 , ord. n. 12036/ 2013 ) A tale
orientamento) si ritiene di dare continuità in assenza di elementi che ne
giustifichino un ripensamento .
11 ricorso quindi, conformemente alla proposta formulata nella
Relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., deve
essere accolto e la sentenza cassata relativamente alla statuizione che
ha accertato la sussistenza del requisito sanitario in relazione al
beneficio della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 288 del
2000.
Non essendo) necessari accertamenti di fatto la causa può essere decisa
nel merito con declaratoria di inamrnissibilità della originaria domanda.
L’esistenza di orientamenti anche di merito non del rutto uniformi e il
consolidarsi solo di recente nella giurisprudenza di legittimità del
principio del quale si è fatto applicazione con riguardo al beneficio ex
lege n, 288 del 2000, giustifica la conferma della statuizione sulle spese
del giudizio di merito e la compensazione delle spese del giudizio di
legittimità .

Ric. 2014 n. 23214 sez. ML ud. 10-03-2016
-7-

della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza di appello relativamente
alla statuizione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara
inammissibile la domanda intesa all’accertamento sanitario finalizzato

sulle spese del giudizio di merito. Compensa le spese dcl presente

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n, 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Roma, 10 marzo 2016
Il Presidente
\

o Curzio

al beneficio di cui all’art. 80 n. 288 /2000. Conferma la statuizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA