Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9012 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9912/2019 proposto da:

K.L., elettivamente domiciliato in Materia, via Don Minzoni

10, presso lo Studio dell’avv. M.B. Chiara La Torre, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 594/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- K.L., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bari, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza del 28 dicembre 2017, il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso.

Il richiedente ha allora proposto appello avanti alla Corte di Potenza. Che lo ha respinto, con sentenza depositata in data 18 settembre 2018.

La Corte territoriale ha osservato, in proposito, che il racconto delle ragioni di espatrio esposto dal richiedente risultava non credibile, perchè “confusionario e carente di qualsiasi elemento diretto a confermare la veridicità dei fatti narrati”. Pur dichiarando di essere espatriato a causa di minacce di morte ricevute per l’avere abbracciato la religione (OMISSIS), il richiedente risultava ignaro dei precetti base di tale religione e affermava, altresì, di non essere mai entrato in una chiesa quando era in (OMISSIS).

In prosieguo, la pronuncia ha anche rilevato che lo stesso richiedente non aveva “affermato che, nel suo paese di origine, era compromessa la possibilità di soddisfare le condizioni primarie di vita”. Del resto, si è ancora aggiunto nella prospettiva della protezione umanitaria, il richiedente non ha “ottenuto in Italia nessuna condizione socio lavorativa e di integrazione suscettibile di valutazione”.

2.- Avverso questo provvedimento K.L. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero non ha svoto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorrente rimprovera alla Corte di Appello: (i) col primo motivo, di avere “omesso di esaminare la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornata circa la situazione generale del Paese di origine di richiedente; (ii) col secondo motivo, di avere omesso di “riconoscere al ricorrente il diritto alla protezione internazionale”; (iii) col terzo motivo, di avere omesso di riconoscere al richiedente la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, nonchè, comunque, quelli relativi alla protezione umanitaria.

Poste queste intestazioni, il corpo del ricorso, che nel concreto è stato svolto, contesta la valutazione di non credibilità del racconto esposto dal richiedente. La “scelta religiosa alternativa”, compiuta dal ricorrente, meritava diversa attenzione: l’orientamento religioso del richiedente, “anche se solo paventato e diverso da quello famigliare”, ben può essere “posto alla base di un disvalore sociale così elevato da avere determinato il pericolo grave per il ricorrente, tanto da determinarlo a un allontanamento della famiglia di origine”.

La “conclamata situazione di instabilità politica e sociale, anche se transeunte” del Paese di origine, d’altra parte, ben può giustificare, da sè solo, il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria. Tanto più in “considerazione della durevole permanenza nel territorio italiano del giovane (OMISSIS)”.

4.- Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione di (non) credibilità delle ragioni esposte dal richiedente a motivo del suo espatrio non sono di per sè soggette al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, d’altra parte, il ricorrente non viene a confrontarsi con il nucleo portante della decisione del giudice potentino, come appunto fondato sulla non conoscenza – da parte di quegli – dei precetti cardine della religione (OMISSIS) e dunque pure identificativi, in quanto tali, della medesima.

Altrettanto acquisito risulta, nella giurisprudenza di questa Corte, l’opinione che – per potersi predicare la presenza di un “serio motivo di carattere umanitario” – occorre comunque ravvisare una condizione di vulnerabilità che si manifesti specificamente attinente alla persona del richiedente.

5.- Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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