Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9012 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. I, 19/04/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 19/04/2011), n.9012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 13 gennaio

2009, nella causa iscritta al n. 4212/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 novembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. P.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 13 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.000,00, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania con ricorso depositato il 6 ottobre 1997 e definito con sentenza di rigetto del 24 gennaio 2007;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 5.000,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di sei anni e tre mesi a quella ragionevole, determinata in tre anni, e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 800,00 per ciascun anno di ritardo, tenuto conto della tardiva presentazione dell’istanza di prelievo e della natura seriale del ricorso;

3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65 par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo);

3.2. l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri Europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale (motivi due e tre);

3.3. la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore, con vizio di motivazione, agli importi indicati nella nota spese depositata (quarto e quinto motivo);

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato e’ del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;

4.1. i motivi due e tre appaiono manifestamente fondati in quanto la liquidazione dell’indennizzo stabilita dalla Corte di appello nella misura di Euro 800,00 per ogni anno di durata non ragionevole, e’ inferiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi trae anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo;

4.2. il quarto e quinto motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), ma si e’ limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle voci e degli importi indicati nella nota spese;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, con la precisazione che le censure di cui ai quarto e quinto motivo sulla liquidazione delle spese processuali restano assorbite, in quanto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo sulla determinazione dell’indennizzo e il conseguente annullamento del decreto impugnato comportano una nuova liquidazione delle spese processuali del giudizio di merito;

ritenuto pertanto, in base alle considerazioni che precedono, che, dichiarato inammissibile il primo motivo, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo, dichiarati assorbiti i motivi quattro e cinque, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare, determinato in sei anni e tre mesi il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, secondo l’accertamento del giudice di merito non specificamente censurato dal ricorrente, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di sei anni e tre mesi, l’indennizzo di Euro 5.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), compensate per la meta’ quelle del giudizio di cassazione in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo e terzo motivo, assorbiti il quarto e il quinto. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.500,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la meta’, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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