Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9012 del 15/05/2020
Cassazione civile sez. II, 15/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 15/05/2020), n.9012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25760/2016 R.G. proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Gino Scaccia e dall’avv. Francesco
Saverio Marini, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa
Sacchetti, n. 9.
– ricorrente –
contro
Avv. S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Romano
Vaccarella, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele
II, n. 269.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2210/2016,
depositata in data 8.4.2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.1.2020 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’avv. S.G. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 453/2009 nei confronti della Camera di commercio di Frosinone per il pagamento di competenze professionali per le attività svolte in favore dell’ingiunta nelle procedure esecutive nn. 1/95, 108/1995 e 306/1997.
L’ingiunta ha proposto opposizione, eccependo, tra l’altro, la nullità del mandato professionale.
Il tribunale ha revocato l’ingiunzione, ponendo le spese a carico del S.G..
L’impugnazione della sentenza, proposta dall’originario ricorrente, è stata accolta dalla Corte distrettuale di Roma.
Per quanto qui ancora rileva, il giudice di appello, richiamando precedenti conformi di legittimità in analoghe controverse tra le parti del presente giudizio, ha ritenuto che il contratto di patrocinio si fosse validamente perfezionato mediante il conferimento della procura ad litem, essendo soddisfatto il requisito della forma scritto ad substantiam, operante per i contratti della pubblica amministrazione.
Ha inoltre stabilito:
– che la documentazione prodotta in giudizio comprovava lo svolgimento delle attività di difesa nell’interesse della Camera di commercio;
– che il contratto di patrocinio non poteva dichiararsi nullo per violazione del canone della buona fede, dato che, nelle stesse tesi difensive della Camera di commercio, veniva adombrato un accordo illecito tra l’ente ed il difensore volto a intervenire nelle procedure esecutive in mancanza di titolo, per cui l’illiceità era esclusa – già in linea di principio – dall’ipotizzata “consapevole complicità delle parti contrattuali”;
– che non vi era prova che gli incarichi di difesa fossero volti esclusivamente a procurare al difensore un profitto privo di causa, anzichè a recuperare i crediti dell’ente verso i terzi;
– che la questione dell’invalidità del mandato, poichè conferito dal Segretario generale della Camera di commercio, privo dei poteri di rappresentanza esterna, era superato, poichè dopo la revoca del suddetto mandato, l’ente si era nuovamente costituito in giudizio, ratificando l’operato del difensore e quindi sanando ogni eventuale nullità del contratto di patrocinio per difetto di forma.
– che il credito professionale non era stato frazionato, poichè il difensore aveva proposto azioni autonome con riferimento a ciascuna procedura esecutiva in cui aveva svolto il patrocinio;
– che non era fondata la eccezione di nullità della clausola contrattuale per violazione dei minimi tariffari.
Ha inoltre asserito che l’eventuale nullità del contratto di patrocinio non ostava al pagamento del compenso in favore del difensore.
La cassazione di questa sentenza è chiesta dalla Camera di commercio di Frosinone sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria.
L’Avv. S.G. ha depositato controricorso e memoria illustrativa.
Ritiene il Collegio che – specie in relazione all’eccezione (di giudicato esterno) che il controricorrente ha sollevato, anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., con riferimento alle sentenze che questa Corte ha pronunciato in altrettanti giudizi tra le medesime parti, tutti vertenti sul diritto dell’avv. S. al compenso professionale per l’attività difensiva svolta per effetto della procura difensiva alle liti conferitagli dalla Camera di commercio in data 2/11/1998 – il ricorso meriti di essere trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020