Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9012 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18253/2008 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Responsabile della Funzione

Legale Calabria dell’Enel Distribuzione Spa, Società con unico socio

soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., G.V.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 464/2007 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

2/07/07, depositata il 28/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Albini Carlo, (delega avvocato Manzi Luigi,

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. – L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28.8.2007, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale n. n. 368/2003 e quella definitiva n. 675/2005, con le quali il Giudice di Pace di Nocera Terinese – investito da una domanda di risarcimento danni da F.A. e G.V.D. nel limite di Euro 1000,00 contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di sua proprietà di pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonchè a quelle dell’attività di manutenzione dello stesso, nonchè della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di tenere i pali di sostegno sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio di parte della somma richiesta.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

3. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (ante D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 7, 36 e 40 c.p.c.”, nonchè “vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).

A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., con il quale si pone sostanzialmente la questione del se ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nella formulazione ante D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di pace davanti al quale sia stata proposta anche una domanda riconvenzionale connessa alla principale ex artt. 36 e 40 c.p.c., da decidersi secondo diritto, sia impugnabile con l’appello o invece con ricorso per cassazione.

La Corte recentemente ha deciso ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.

In particolare, si vedano: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.

In tali decisioni ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilità;

b) tale conseguenza si può escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale è quella secondo equità: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione;

c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equità ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.

In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perchè il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello. La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perchè decida su entrambi gli appelli”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va cassata l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice monocratico del tribunale di Lamezia Terme.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice monocratico del tribunale di Lamezia Terme.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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