Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9012 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5887/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 354/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima aveva accolto parzialmente l’impugnazione di M.A., quale socio della M.P. s.n.c., avverso l’avviso di accertamento, relativo ad IRPEF, per l’anno 1997;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’appellante non aveva svolto alcuna censura quanto alla sentenza e che era palesemente incongrua la pretesa di una riforma mediante relatio ad altri atti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: non sarebbe stato percepibile l’iter logico – giuridico seguito dai giudici di secondo grado;

che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c., art. 112 c.p.c. e con l’art. 101 c.p.c. e art. 11 Cost., comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 4: l’Ufficio aveva richiesto la riunione del giudizio con quello instaurato nei confronti della M.P. s.n.c., senza che la CTR si pronunziasse in proposito. D’altronde, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio; che l’intimato non si è costituito;

che non sono parte del processo la M.P. s.n.c. e gli altri soci;

che è invero pacifico che la fattispecie riguardi l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico del socio conseguente all’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una società di persone;

che la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007);

che trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29): il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS. UU. 14815 del 2008; Sez. 5, n. 13073 del 2012);

che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, sicchè deve concludersi che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

che si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Catania.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Catania.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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