Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9011 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 31/03/2021), n.9011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16538-2019 r.g. proposto da:

W.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Valentina Nanula, con cui elettivamente domicilia in Roma, viale

della Milizie n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Stefania

Paravani;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

26.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da W.R., cittadina della (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale della richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultima; ella ha narrato: i) di essere nata e cresciuta in (OMISSIS) e di essere appartenente alla (OMISSIS); di essere stata costretta a fuggire dalla (OMISSIS), perchè perseguitata per il suo credo religioso.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, generico e come tale stereotipato; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla (OMISSIS), paese di provenienza della richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè la ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano.

2. Il decreto, pubblicato il 26.4.2019, è stato impugnato da W.R. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con atto di costituzione più controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, in relazione all’obbligo di cooperazione istruttoria.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 5, comma 6 e art. 19 t.u. imm., in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria, in ragione del livello di integrazione e dii radicamento raggiunto dalla richiedente e in relazione alla situazione interna del paese di origine.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile.

Si censura, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la valutazione di non credibilità espressa dal Tribunale, in ordine al racconto della richiedente e alla conversione alla (OMISSIS) di quest’ultima.

3.1.1 Sul punto, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n.:3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultima, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

3.1.2 Sul punto va precisato come la motivazione impugnata abbia espresso un’articolata argomentazione in ordine ag profili di non credibilità del racconto relativo alla vicenda personale della ricorrente, per come posto a sostegno della sua presunta affiliazione alla (OMISSIS), concludendo in senso negativo sulla base di una serie ragionata di argomentazioni che, se per un verso, non hanno escluso la persecuzione religiosa nella (OMISSIS) nei confronti di alcune confessioni cristiane e, per altro verso, hanno evidenziato che non risultava credibile la conversione della richiedente alla fede (OMISSIS) e dunque l’effettiva persecuzione subita dalle autorità governative (OMISSIS).

3.1.3 Ora, ripercorrere il racconto della richiedente alla luce delle diverse e contrapposte considerazioni svolte da quest’ultima nel ricorso introduttivo significherebbe soprapporre al giudizio del Tribunale quello della Corte di legittimità, con un’operazione interpretativa dei fatti che invece è inibita a questo giudice.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del primo motivo.

3.2 Ma anche il secondo motivo è inammissibile.

La censura – articolata in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria – non coglie, in realtà, la ratio decidendi espressa dal Tribunale, che ha fondato il rigetto della richiesta tutela sulla valutazione di non credibilità del racconto e sulla mancata integrazione della richiedente, rationes che non sono state adeguatamente censurate, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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