Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9011 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. I, 19/04/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 19/04/2011), n.9011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna 50,

presso l’avv. Emanuele Merilli, rappresentato e difeso dall’avv.

Turra’ Sergio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 10 marzo

2009, nella causa iscritta al n. 2808/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 novembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato.

LA CORTE:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. e’ stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite;

C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 10 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 9.750,00, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania per una controversia in materia di pubblico impiego con ricorso depositato il 5 ottobre 1992 e non ancora definito;

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 9.750,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di tredici anni a quella ragionevole, determinata in tre anni, tenuto conto della mancata presentazione della istanza di prelievo e comunque del comportamento del ricorrente che non ha adottato alcuna iniziativa diretta a rappresentare l’urgenza o l’esigenza di una sollecita trattazione;

3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta il calcolo dell’equo indennizzo in violazione, con vizio di motivazione, dei parametri europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale;

i motivi sono privi di fondamento; infatti, in ordine al parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto, va considerato che la CEDU, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarita’, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, a valutazioni piu’ riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130);

nel caso di specie – considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformita’ dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificita’ del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al TAR Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, tenuto conto in particolare della mancata presentazione della istanza di prelievo e comunque del comportamento del ricorrente che non ha adottato alcuna iniziativa diretta a rappresentare l’urgenza o l’esigenza di una sollecita definizione del giudizio amministrativo – l’importo di Euro 9.750,00 liquidato dalla Corte di appello di Napoli e’ conforme, nei margini di discrezionalita’ riconosciuti al giudice di merito, a quello determinabile sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, in precedenza richiamati, e comunque non se ne discosta in misura irragionevole;

4. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato resistito con rituale controricorso ne’ partecipato alla discussione nell’adunanza in camera di consiglio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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