Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9011 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9011 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 06/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 5148-2011 proposto da:
INDUSTRIA MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CLIMATICO SRL IN
LIQUIDAZIONE

01320241001,

del

in persona

suo

liquidatore – legale rappresentante pro tempore ing.
FRANCESCO RIETTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato
2015
388

GIOVANNI ‘ BEATRICE,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato LUIGI BEATRICE giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

1

(11

ROMA CAPITALE (già COMUNE ROMA) 02438750586, in
persona del Sindaco GIOVANNI ALEMANNO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21,

presso lo studio dell’avvocato AMERICO CFCCARELLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso;
– controricorrente nonché contro

IMMOBILIARE COMETA SRL 01345790487, FALLIMENTO FACTOR
INDUSTRIALE SPA 05487081001, CARLONI PAOLO;
– intimati –

Nonché da:
FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE SPA 05487081001, in
persona del Curatore Dott. STEFANO GORGONI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA FLAUTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ITALO BOZZI giusta procura a
4

.1-

margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

CARLONI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato SILVIO
CARLONI, che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del controricorso;

DOMENICO ROSSI giusta procura a margine del

INDUSTRIA MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CLIMATICO SRL IN
LIQUIDAZIONE 01320241001, in persona del suo
liquidatore – legale rappresentante pro tempo ing.
FRANCESCO RIETTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato

dall’avvocato LUIGI BEATRICE giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

IMMOBILIARE COMETA SRL 01345790487, COMUNE ROMA
02438750586;
– intimati –

Nonché da:
IMMOBILIARE COMETA SRL 01345790487, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE ANTONIO NAPOLI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
LORENZO STURA, ANGELA GIUSEPPA SAVINA FURNERI giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

INDUSTRIA MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CLIMATICO SRL IN
LIQUIDAZIONE

01320241001,

in

persona

del

suo

GIOVANNI BEATRICE, rappresentata e difesa

liquidatore – legale rappresentante pro tempo ing.
FRANCESCO RIETTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BEATRICE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUIGI BEATRICE giusta procura in calce

– controricorrente all’incidentale nonchè contro

COMUNE

ROMA

02438750586,

FALLIMENTO

FACTOR

INDUSTRIALE SPA 05487081001, CARLONI PAOLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4702/2010 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 02/03/2010 RR.GG.NN.
71083+74259/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO per delega;
udito l’Avvocato SALVATORE ANTONIO NAPOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale
limitatamente ai motivi 3 °

e

5 ° , assorbiti o

rigettati gli altri motivi anche degli altri due
ricorsi.

al controricorso;

Svolgimento del processo
§ 1. – La controversia ha ad oggetto le contestazioni all’ordinanza
conclusiva di un’espropriazione presso terzi, in ordine alla sussistenza,
all’entità ed al rango di collocazione dei crediti concorrenti azionati.
5 1.1. Il credito dell’Immobiliare Cometa srl nei confronti del
Comune di Roma a titolo di risarcimento danni da accessione invertita di
un terreno di oltre undici ettari in località Tor Pagnotta, quantificato da

nel 2002 con sentenza della corte di appello della capitale, però poi
cassata con rinvio per la rideterminazione del risarcimento – in oltre 12
miliardi oltre interessi e rivalutazione dal 1986, fu assoggettato ad
espropriazione dalla Ingefìn spa (poi Società Industria per il
miglioramento ambientale e climatico srl in liq.ne ) con pignoramento del
2.5.97, fondato su decreto ingiuntivo n. 9133/92 del presidente del
tribunale di Roma.
§ 1.2. Nella conseguente procedura espropriativa, poi sospesa per il
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo reso necessario dal tenore
della dichiarazione di quest’ultimo, dispiegarono intervento la medesima
procedente, in data 9.10.97 e per £ 3.635.257.534 (specificando, ma
solo nel ricorso per intervento, un tasso convenzionale del 15% annuo),
nonché il Fallimento della Factor Industriale spa con due separati atti (del
12.3.03 per C 8.779.767,28 e del 2.10.07 per C 1.983.455,27) ed infine,
ex art. 511 cod. proc. civ., l’avv. Paolo Carboni per crediti verso il
procedente, pari a £ 300 milioni.
§ 1.3. Esaurito il giudizio ex art. 549 cod. proc. civ., il giudice
dell’esecuzione dapprima sospese però la procedura esecutiva, ritenendo
caducato l’accertamento del credito tra la debitrice esecutata ed il suo
debitore a seguito della cassazione con rinvio della relativa sentenza,
avutasi con pronunzia n. 11322/05 di questa corte suprema; ma, su
istanza della procedente Ingefin, con successiva ordinanza 19.10.07
revocò tale sospensione, disponendo, a condizione del riconoscimento del
credito pignorato con sentenza passata in giudicato e dell’esistenza di
somme sufficienti, assegnarsi le somme “di cui all’atto di pignoramento
ed all’atto di intervento, oltre interessi dal deposito del titolo, nonché
spese quantificate in C 2.500,00 C per il creditore principale ed in C
1.500,00 per gli intervenuti, oltre Iva e Cpa”.

rg 5148-11 – ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

una prima sentenza del tribunale capitolino – del 1997, poi confermata

§ 1.4. Avverso tale ordinanza si opposero ex art. 617 cod. proc. civ.
tanto la Industrie Olivieri, già Ingefin spa, che il Carloni, lamentando:
– la mancata indicazione delle generalità dei creditori assegnatari;
– la mancata distinzione della posizione del creditore sostituto ex
art. 511 cod. proc. civ.;
– la mancata specificazione, in cifre, delle somme assegnate;
l’indicazione del giorno di deposito dei titoli quale data di decorrenza degli

– la mancata indicazione del tasso convenzionale maturato sulla
sorta capitale di essi opponenti;

l’ammissione, tra gli assegnatari, dell’interventore Fallimento

Factor Industriale spa;
– in subordine, la mancata postergazione del credito di questo
rispetto a quello del creditore principale;
– la subordinazione dell’assegnazione al passaggio in giudicato,
anziché alla mera pubblicazione, della sentenza di rinvio sulla
rideterminazione del credito verso il Comune di Roma.
§ 1.5. Costituitisi tempestivamente il Fallimento Factor Industriale e
tardivamente il Comune di Roma e la Immobiliare Cometa, nelle more
indicata come tornata in bonis dopo la declaratoria di fallimento, le due
opposizioni furono riunite e decise con sentenza n. 4702 dei 2.3.10, con
la quale il tribunale di Roma – che condannò, infine, tra l’altro anche il
Fallimento Factor Industriale alle spese di lite in favore della Industrie
Olivieri spa e del Carloni – accolse in gran parte le opposizioni e riscrisse
l’impugnata ordinanza:
– quantificando le somme dovute alla procedente per il credito
azionato col pignoramento e per quello di cui all’atto di intervento;
– riconoscendo i soli interessi legali e specificando quanto andava
diffalcato per il credito, compiutamente indicato per sorta e per interessi
al tasso soglia previsto dalla legge 108/96 o comunque non superiore al
15%, del sostituto Carloni;
– peraltro ribadendo sia l’assegnazione agli (altri) intervenuti delle
somme “di cui all’atto di intervento”, sia il duplice condizionamento già
apposto dalla precedente ordinanza alle così disposte assegnazioni.
§ 1.6. Per la cassazione di tale sentenza ricorre ora la Società
Industria per il miglioramento ambientale e climatico srl (già Industrie

rg 5148-11 – id. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

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interessi;

Olivieri srl e Ingefin spa), affidandosi a sette motivi; resistono con
separati controricorsi: il Fallimento Factor Industriale spa, che dispiega

altresì ricorso incidentale, articolato su tre motivi, cui replica con
controricorso la ricorrente principale; la Immobiliare Cometa sri, che

• dispiega altresì ricorso incidentale, articolato su di un unitario motivo, cui
replica con apposito controricorso la ricorrente principale; Roma Capitale
(già Comune di Roma); Paolo Canoni. I ricorsi, per l’udienza del dì 8.7.14

principale e dal ricorrente Fallimento Factor Industriale spa, vengono
infine discussi alla successiva pubblica udienza del 12.2.15.

Motivi della decisione
§ 2. – Premessa l’irrilevanza degli eventi interruttivi delle parti nel
giudizio di legittimità e l’inammissibilità di documenti che riguardino
vicende di crediti a vario titolo coinvolti nella procedura di espropriazione
presso terzi una volta che questa sia stata definitivamente esaurita con
ordinanza ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. (come nella specie), questi
sono i termini della controversia.
§ 2.1. La Società Industria per il miglioramento ambientale e
climatico srl dispiega sette motivi, dolendosi:
– con un primo, in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., di
violazione del “principio di irretrattabilità e immodificabilità dell’ordinanza
di assegnazione relativamente ai capi che non abbiano formato oggetto di
opposizione ex art. 617 c.p.c.”: in estrema sintesi dolendosi della
determinazione degli interessi in misura diversa da quella chiaramente
indicata nel ricorso per intervento in ragione dei 15%, qualificando
erroneo il riferimento, operato nella qui gravata sentenza, alle più
contenute richieste formulate all’udienza dal procuratore;
– con un secondo, in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., di
t

“violazione del giudicato”: invocando l’irretrattabilità, circa l’entità degli
interessi, della prima ordinanza di assegnazione, siccome non impugnata;
– con un terzo, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., di
omissione o mera apparenza della motivazione quanto all’identificazione
del richiamo, nella prima ordinanza di assegnazione, all’atto di intervento
come alla dichiarazione dell’interventore in udienza e non al relativo
ricorso per intervento ritualmente depositato;

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rg 5148-11 – ud. 12.2.15 – est. cons. E. De Stefano

mancato l’avviso a tutti i difensori costituiti e depositate dalla ricorrente

- con un quarto, in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., di
violazione delle regole di interpretazione quanto alla dichiarazione resa
all’udienza dal procuratore dell’interventore ed al di lui riferimento all’atto
di intervento come sufficiente a qualificare dispiegato quest’ultimo anche
per gli interessi al tasso convenzionale indicati nel ricorso per intervento;
– con un quinto, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., di
violazione del capoverso dell’art. 499 cod. proc. civ., per l’erroneità del
rilievo dato alla dichiarazione in udienza del procuratore del creditore

intervento;
– con un sesto, in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., di
“violazione degli artt. 83, 1° comma, c.p.c. e 1387 c.c.”, contestando
l’attribuzione di efficacia limitativa della domanda di cui all’atto di
intervento alle dichiarazioni rese da un mero sostituto di udienza, privo
dei necessari poteri processuali e negoziali;
– con un settimo, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc.
civ., di violazione degli artt. 112 e 617 cod. proc. civ., per l’omissione di
pronunzia sulla domanda di inammissibilità del credito azionato
dall’interventore Fallimento o su quella subordinata di postergazione del
suo credito a quello di essa ricorrente principale: ritenendo al riguardo
non congruente la motivazione della gravata sentenza in punto di
mancata impugnazione tempestiva degli atti di intervento.
§ 2.2. Il controricorrente Fallimento Factor industriale dispiega, a
sua volta, ricorso incidentale su tre motivi, dolendosi:
– col primo (di “violazione di norme sul procedimento … in relazione
all’art. 112 cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617
cpc … con riferimento ai capi dell’ordinanza di assegnazione non oggetto
di opposizione ex art. 617 cpc”), dell’avvenuta postergazione, da parte
della gravata sentenza, del credito recato dalla sentenza del tribunale di
Pavia del 16.8.07 nonostante sul punto non vi fosse stata impugnativa da
parte di alcuno;
– col secondo (di “violazione o falsa applicazione dell’art. 499 cpc, e
dell’art. 2 comma 3 sexies D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come sostituto
dall’art. 1 comma 6, della L. 28 dicembre 2005 n. 263 successivamente
modificato dall’art. 39 quater della L. 23 febbraio 2006 n. 51”), della
qualificazione di tardività del suo intervento per il credito di cui alla

rg 5148-11 – ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

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interventore in luogo di quello preminente da riservare ai ricorso per

sentenza n. 467/07 del tribunale di Pavia, notando aver esso avuto luogo
prima dell’udienza in cui era stata disposta l’assegnazione o la vendita;
– col terzo (di “violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cpc in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc – omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo risultante dagli atti di
causa”), dell’illegittimità della propria condanna alle spese, nonostante
non vi sia stata alcuna sua soccombenza, per avere aderito a

gran parte

delle richieste degli opponenti e per non essere state accolte le doglianze

di costoro alle quali si era opposto.
§ 2.3. La controricorrente Immobiliare Cometa sri, dal canto suo,
dispiega ricorso incidentale fondato su di un unitario motivo, rubricato
“violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto (art. 360, n. 3
c.p.c. in relazione all’art. 1230 c.c. e agli artt. 808 e 808 ter c.p.c.”: col
quale invoca una clausola compromissoria con la creditrice procedente, la
quale avrebbe dovuto precludere la stessa pronunzia del decreto
ingiuntivo posto invece a base dell’esecuzione, conclusa con l’ordinanza di
assegnazione oggetto dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. definita
in primo grado con la sentenza qui gravata.
§ 3. – La disamina del ricorso incidentale Immobiliare Cometa srl
assume carattere logicamente preliminare.
§ 3.1. Al riguardo, non prendendo le altre parti posizione sul ricorso
incidentale, la ricorrente principale, col suo controricorso, ne eccepisce
l’inammissibilità: in primo luogo, per non essere stata impugnata la
declaratoria di inammissibilità per tardività delle domande di pari oggetto
dispiegate, nell’opposizione agli atti esecutivi conclusa con la qui gravata
sentenza, dalla medesima Immobiliare Cometa; in secondo luogo, per
difetto di autosufficienza; in terzo luogo, per essere stata la doglianza,
relativa a motivi di merito dei titoli esecutivi azionati, azionata soltanto in
sede di impugnativa dell’ordinanza di assegnazione che aveva definito
l’esecuzione. Nel merito, essa contesta poi l’utile deducibilità di una
clausola, la cui irrilevanza era stata già sancita in precedente pronunzia
sull’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo posto a base della pretesa
poi azionata in via esecutiva; e non manca di negare la natura novativa
della scrittura intercorsa.
§ 3.2. È fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del
ricorso incidentale della Immobiliare Cometa srl.

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(9

La qui gravata sentenza (vedasi sesta facciata, non numerata, righe
nona e seguenti) ha dichiarato inammissibili per tardività le domande
,

della Immobiliare Cometa, fondate sulla clausola compromissoria e sulla
novazione del credito, vale a dire le doglianze riproposte in questa sede

dalla ricorrente incidentale: la quale, però, non censura questa
preliminare ed assorbente ratio decidendi in punto di rito.
Già questa carenza di attività difensiva è – per sé sola – sufficiente

giudizio di legittimità, in disparte poi i seri dubbi sulla autosufficienza del
ricorso e sull’utile dispiegabilità di doglianze riferite al titolo od al credito
e quindi anteriori all’ordinanza di assegnazione, la quale può essere
impugnata per vizi suoi propri (tranne il solo caso, che qui con tutta
evidenza non ricorre, di tempestivo precedente – cioè, anteriore alla
pronuncia dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ, – dispiegamento di
doglianze in astratto sussumibili anche entro il paradigma
dell’opposizione ad esecuzione, alle quali il giudice impropriamente non
abbia fatto seguire la fase di merito di quest’ultima), ovvero ancora di
doglianze riferite in sostanza ed in gran parte a fatti anteriori al
conseguimento della definitività del titolo esecutivo giudiziale azionato.
§ 4. – Ciò posto, va esaminata la questione complessivamente posta
coi primi sei motivi di ricorso principale, relativa al riconoscimento, sui
crediti di cui al pignoramento ed all’intervento, dei soli accessori al tasso
legale, anziché a quello convenzionale, in dipendenza dell’interpretazione
della domanda dispiegata a verbale di udienza dal procuratore della
procedente-interventrice.
§ 4.1. Alla tesi della ricorrente principale ribatte:
– la Immobiliare Cometa srl, già debitrice esecutata, la quale: invoca
dapprima, ritenendola in grado di privare di fondamento la pretesa
t

avversaria, una clausola compromissoria a definizione dei contrasti sorti;
sottolinea, poi, essersi il tribunale correttamente riferito alle dichiarazioni
ritualmente rese a verbale di udienza dal sostituto del procuratore legale
del creditore; protesta, ancora, che gli interessi reclamati integrerebbero
un tasso usurario; nega, infine, ogni carenza motivazionale della gravata
sentenza;
– il Fallimento Factor Industriale spa, il quale: eccepisce dapprima
l’inammissibilità dei primi sei motivi di ricorso principale perché

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ad escludere la proponibilità del merito di tali doglianze nel presente

erroneamente prospettanti un vizio diverso da quello che andrebbe
invece riscontrato nella specie, cioè quello motivazionale ai sensi del n. 5
dell’art. 360 cod. proc. civ.; negata alcuna preclusione per il testuale
tenore dei riferimento agli atti di pignoramento ed intervento, deduce
l’irretrattabilità dell’esclusione degli accessori superiori a quelli legali;
deduce essere stata la relativa misura desunta dal titolo esecutivo;
– Roma Capitale (già Comune di Roma), rilevando che il ricorso

concernono, avendo essa soltanto contrastato la pretesa degli opponenti
di riformare il condizionamento dell’ordinanza di assegnazione al
passaggio in giudicato della causa relativa al credito pignorato.
§ 4.2. La vicenda è contrassegnata da un’ordinanza di assegnazione
affetta da singolarità evidenti: quali, in origine, la carenza di indicazione
delle generalità degli assegnatari, delle somme assegnate e dei relativi
accessori, dell’esito dell’istanza di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ.
ed il condizionamento alla totale capienza, senza distinzione alcuna tra i
creditori; ed in tale vicenda si inscrive la qui gravata sentenza, che ha
deciso sull’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dispiegata contro
quell’ordinanza, a sua volta connotata dalla commistione tra fase
rescindente, alla quale normalmente va invece limitata ogni opposizione
agli atti esecutivi, e fase rescissoria, visto che con la pronunzia
impugnata si è provveduto alla contestuale adozione di una nuova
ordinanza di assegnazione in sostituzione di quella dichiarata viziata.
Orbene, l’originaria ordinanza, resa oggetto dell’opposizione definita
con la qui gravata sentenza, recava il seguente testuale dispositivo: “il
giudice dispone a favore del creditore principale e dei creditori intervenuti
l’assegnazione delle somme di cui all’atto di pignoramento ed all’atto di
intervento, oltre interessi dal deposito del titolo, nonché spese
quantificate in 2500,00 € per il creditore principale ed in 1500,00 C per
gli intervenuti, oltre IVA e CPA, il tutto a condizione che il credito
pignorato venga riconosciuto come tale con sentenza passata in giudicato
e comunque condizionatamente alla sufficiente esistenza di somme”.
Con le separate opposizioni (iscritte ai nn. 71083/08 rg e 74259/08)
la procedente Industrie Olivieri ed il Cartoni si sono doluti:
a) della mancata indicazione del nome dei creditori assegnatari;

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principale non contiene domande relative a capi della sentenza che la

b) della mancata distinzione della posizione del creditore intervenuto
ex art. 511 cod. proc. civ., Paolo Carloni;
f

c) della mancata indicazione, in cifre, delle somme assegnate;
d) della mancata indicazione del tasso convenzionale maturato sul
credito capitale dagli opponenti;
e) dell’indicazione, quale data di decorrenza degli interessi, di quella
di deposito del titolo;
f)

dell’ammissione, tra gli assegnatari, del Fallimento Factor

Industriale, o, in subordine, della mancata sua postergazione ai crediti
della procedente;
g)

del riconoscimento della rivalutazione monetaria al credito

azionato al Fallimento;
h) della subordinazione dell’assegnazione al passaggio in giudicato
della sentenza sul giudizio in corso tra Immobiliare Cometa e Comune di
Roma, anziché alla sua mera pubblicazione.
§ 4.3. In dipendenza di tale complessiva contestazione, era allora
sottoposta al giudizio del tribunale l’esatta individuazione delle somme
oggetto di assegnazione, da quantificarsi e da munirsi degli specifici
accessori: ma a tal fine correttamente era da qualificarsi indispensabile la
verifica dei titoli azionati, a cominciare dal loro dispiegamento.
Invero, atteso il su riportato tenore testuale l’ordinanza di
assegnazione non poteva affatto, per la sua genericità, avere statuito
alcunché – e tanto meno alcunché di certo – sull’identificazione stessa
della sorta o della misura degli accessori dell’atto di intervento, né
sull’individuazione di quest’ultimo nel ricorso a tal fine depositato in
cancelleria piuttosto che nella dichiarazione resa a verbale di udienza dal
procuratore del medesimo interventore; e le contestazioni degli
opponenti hanno comportato che il

thema decidendum comportasse

appunto la previa verifica, al fine di colmare quelle lacune originarie, di
ciascuno dei presupposti in fatto e in diritto delle assegnazioni così
imprecisamente disposte: in sostanza, per stabilire la somma precisa da
assegnare, che normalmente viene indicata in sorta capitale ed accessori,
era giocoforza per il giudice dell’opposizione riscontrare quale fosse l’atto
di intervento cui riferirsi, visto che un così vago tenore testuale non
poteva né aver definito contestazioni o questioni sul punto (neppure
risultando, del resto, che le parti avessero in precedenza sollevato le une

rg 5148-11 – ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

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o !e altre circa l’entità dell’intervento e dei relativi accessori), né
certamente pregiudicare alcunché, né sancire nulla di certo.
§ 4.4. Quanto poi alla soluzione interpretativa del giudice
dell’opposizione circa l’individuazione dell’oggetto dell’intervento, essa è

corretta estrinsecazione del generale potere di interpretazione della
domanda giudiziale.
È noto infatti che l’interpretazione della domanda giudiziale (alla

sua funzione di istanza di partecipazione alla distribuzione della somma
ricavata, che ha conservato anche dopo la riforma degli artt. 499 e seg.
cod. proc. civ., di cui alla novella del 2006) è operazione riservata al
giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto,
non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera
congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all’intero contesto
dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto
della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in
relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. 12 dicembre
2005, n. 27428; Cass. 14 marzo 2006, n. 5491; Cass. 26 giugno 2007,
n. 14751; già in precedenza, comunque, per Cass. 23 maggio 1972, n.
1606, “nel processo civile la obbligatoria difesa per mezzo di procuratori
professionalmente abilitati risponde all’esigenza di assicurare una tutela
specifica in relazione alla particolare competenza giuridica che lo
svolgimento delle attività processuali richiede; pertanto, alle espressioni
adoperate dal procuratore legale deve essere attribuito un significato
tecnico-giuridico, e non un significato empirico e generico”).
Ora, se è incontestato che il ricorso per intervento facesse
riferimento ad interessi in misura convenzionale, è del pari indubitabile
t
*

che il procuratore costituito, sia pure per mezzo di un suo delegato,
abbia, all’udienza in cui è stato a verbale formalizzato l’avvenuto
intervento, fatto riferimento ad una somma ben determinata, senza più
menzione degli specifici tassi di interesse convenzionali.
Ma, da un lato, pienamente sussiste il potere del procuratore
costituito di ridurre la domanda (giurisprudenza consolidata almeno per la
riduzione in sede di precisazione delle conclusioni: Cass. 1 dicembre
1994, n. 10268; Cass. 8 gennaio 2002, n. 140; Cass. 29 gennaio 2003,
n. 1281; Cass. 28 giugno 2006, n. 14964; ed ancora di recente – Cass.

ro 5148-11 – ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

12

quale ultima può ricondursi l’intervento nei processo esecutivo, attesa la

17 dicembre 2013, n. 28146 – si sottolinea come la rinuncia ad una parte
dell’originaria domanda rientri tra gli ordinari poteri del difensore,
esercitabili senza alcun mandato ad hoc ed in forza del mero mandato ad
litem), mentre, dall’altro, pienamente legittimo va qualificato l’operato
. del procuratore delegato per singola udienza, ove le relative nullità non
siano fatte valere all’udienza stessa e prima del compimento degli atti da
parte di quegli (Cass. 16 ottobre 2001, n. 12597; Cass. 3 gennaio 2005,

16216; con specifico riferimento al sostituto nel processo esecutivo:
Cass. 23 gennaio 2004, n. 1167).
Pertanto, congrua e logica – e quindi non impredicabile – è la
conclusione del giudice dell’opposizione in ordine al significato da
attribuire alla divergenza della delimitazione dell’intervento operata dal
sostituto all’udienza (con mancata reiterazione del riferimento alla misura
di interessi indicata nel ricorso) rispetto al tenore testuale del ricorso per
intervento: la condotta processuale del sostituto d’udienza è univoca nel
senso di non insistere in accessori, visto che si opta, del tutto
liberamente, per il richiamo della sola sorta.
E tanto a tacere del fatto che gli interessi, d’altra parte, erano stati
in origine richiesti in forza di titolo stragiudiziale (e, in quanto tali, non
coperti dalla forza di giudicato) e con riferimento a tassi verosimilmente o, se non altro, per nozioni di comune esperienza, quanto meno siccome
fissi – esposti a dubbi di conformità alla legge 108/96, tanto che una
condotta di spontanea non riproduzione dell’originaria richiesta che li
aveva ad oggetto avrebbe potuto perfino apparire in linea con un
diligente esercizio del mandato o comunque ad uno spontaneo
adeguamento della pretesa del cliente a norme imperative e cogenti.
t

§ 4.5. In conclusione, è stata fatta corretta applicazione del
seguente principio di diritto: anche l’interpretazione delle richieste
formulate con l’atto di intervento nel processo esecutivo è
operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio,
risolvendosi in un accertamento di fatto, non

è censurabile in

sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e
adeguata, avendo pertanto riguardo all’intero contesto dell’atto,
senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto
della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale,

rg 5148-11 – ucl. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

13

n. 29; Cass. Sez. Un., 5 luglio 2007, n. 15142; Cass. 16 giugno 2008, n.

in relazione alle finalità che la parte intende perseguire; pertanto,
ove, quand’anche a mezzo di sostituto di udienza, il creditore
richiami a verbale un ricorso per intervento non insistendo però
sugli accessori nel tasso ivi espressamente indicato,
correttamente il giudice dell’esecuzione interpreta la richiesta di
partecipazione alla distribuzione come non più estesa a tali
accessori.

sei motivi di ricorso principale.
§ 5. – Va ora affrontata la questione, posta col settimo motivo di
ricorso principale, della prospettata omissione di pronunzia sulla
domanda dei due opponenti, teso in via principale alla declaratoria di
inammissibilità delle domande di intervento del Fallimento e, in via
subordinata, alla postergazione del relativo credito.
§ 5.1. Al motivo ribatte in primo luogo il ricorrente incidentale
Fallimento Factor Industriale lamentando il difetto di autosufficienza del
ricorso, soprattutto in ordine alla tesi della limitazione del diritto di azione
della cessionaria soltanto nei confronti del ceduto e non anche della
cedente; eccepisce quello, poi, l’inammissibilità del motivo, per non avere
la procedente dispiegato alcuna tempestiva opposizione ai sensi dell’art.
617 cod. proc. civ. agli atti di intervento di esso fallimento; trascritti poi
integralmente i due distinti atti di intervento (un primo, in data 12.3.03,
per C 8.779.767,28, oltre rivalutazione dalla data dei singoli quattro atti
di cessione – da parte della debitrice Immobiliare Cometa e relativi
proprio al credito risarcitorio originario oggetto di pignoramento – ed agli
interessi legali sulle somme annualmente rivalutate al saldo; un secondo,
in data 27.9.07, per C 1.983.455,27, in forza di un decreto ingiuntivo del
22.8.07 del tribunale di Pavia e di sentenza n. 467/07 del 16.8.07 del
medesimo tribunale), riferisce detto controricorrente e ricorrente
incidentale le contestazioni avversarie al solo primo di essi e comunque
deduce la carenza di interesse della ricorrente principale, non avendo mai
esso, quale interventore, preteso che il proprio intervento del 12.3.03
fosse da qualificarsi tempestivo. Ancora, il Fallimento ampiamente
sostiene, riproducendo ampi passi dei documenti su cui si fondano le
ragioni di credito azionate, essersi trattato di cessione pro so/vendo e
lungamente argomenta per la piena sussistenza di tutti i crediti azionati.

ro 514841 – ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

14

E, così, la gravata sentenza si sottrae alle critiche mosse coi primi

§ 5.2. Il motivo è inammissibile.
Benché non esplicitato in dispositivo (ma potendo, com’è noto, il

decisum ricavarsi dalla combinazione di esso con la motivazione, ove non
sussista una vera e propria inconciliabilità), nel tenore testuale della
motivazione la gravata sentenza (prime tre righe dell’ottava facciata, non
numerata) sancisce che “il fallimento intervenuto potrà soddisfarsi solo
sulle somme residuate dopo l’integrale soddisfazione del creditore

In tal modo, l’odierna ricorrente principale non riceve alcun danno
concreto dalla qui gravata sentenza, visto che essa, disposta proprio la
posposizione delle ragioni del Fallimento Factor Industriale a quelle del
creditore principale ed intervenuto, garantisce in pieno appunto il previo
soddisfacimento di queste e, così, di ogni ragione articolata da questi.
A prescindere dalla possibilità di escludere perfino una soccombenza
dinanzi a questo che appare come totale accoglimento della domanda in
origine subordinata, va così escluso un interesse della odierna ricorrente
a dolersi del relativo capo della sentenza, inidoneo a pregiudicarla.
§ 6. – Deve ora esaminarsi il ricorso incidentale del Fallimento
Factor Industriale.
§ 6.1. Ad esso ribattono:
– la ricorrente principale, sostenendo – quanto al primo motivo – di
avere riferito l’istanza di postergazione ad entrambi gli atti di intervento,
nonché – quanto al secondo – dolendosi della mancata indicazione della
data del deposito del secondo atto di intervento e – quanto al terzo negando la rilevanza, ai fini della correttezza della condanna del
Fallimento Factor Industriale alle spese di lite, dell’adesione a cinque
ragioni di opposizione; e poi, eccepita la mancata trascrizione delle
conclusioni del fallimento stesso, rimarcando l’intervenuto accoglimento
della domanda di postergazione del credito del fallimento a quello della
procedente;
– l’intimato Carloni, negando la rilevanza, ai fini della correttezza
della condanna del Fallimento Factor Industriale alle spese di lite,
dell’adesione a cinque ragioni di opposizione; e poi, eccepita la mancata
trascrizione delle conclusioni del fallimento stesso, rimarcando
l’intervenuto accoglimento della domanda di postergazione del credito del
fallimento a quello della procedente e, comunque, la reiezione dell’istanza

rg 5148-11 – ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

15

procedente ed intervenuto Industrie Olivieri spa”.

di integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati ATER di
Roma (già IACP), ATAC e Regione Lazio.
§ 6.2. Il primo motivo è infondato.
Non può la sola circostanza dell’impiego del singolare in luogo del
plurale del termine “credito” fare aggio sul carattere evidentemente
complessivo della contestazione, come testualmente riportata nel
controricorso al ricorso incidentale, dei crediti azionati dal Fallimento.

doglianza degli opponenti (Industrie Olivieri e Carloni) a tutti i crediti
azionati in via di intervento dal Fallimento.
§ 6.3. Il secondo motivo – se non inammissibile per la mancata
indicazione degli sviluppi della procedura esecutiva, la cui ricostruzione è
invece indispensabile per verificare lo stato di essa al momento di
ciascuno dei due interventi alla stregua della stessa normativa invocata
dal ricorrente incidentale – è infondato.
Anche se la novella del 2006 [e, precisamente, mediante l’art. 2,
comma 3, lett. e), nn. 7 e 1-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con
mod. dalla 1. 14 maggio 2005 n. 80, il primo come modificato dalla 1. 28
dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e) nonché il secondo a sua
volta inserito dall’art. I comma 2 lett. d) di tale ultima legge] ha
modificato gli artt. 499 e 500 cod. proc. civ., in apparenza riferendo – col
nuovo secondo comma dell’art. 499 – la tempestività al fatto che il
relativo ricorso sia stato depositato prima dell’udienza in cui è disposta la
vendita o l’assegnazione, lo stesso art. 500 cod. proc. civ., ha poi
precisato che l’intervento dà sì diritto a partecipare alla distribuzione della
somma ricavata, ma pur sempre “secondo le disposizioni contenute nei
capi seguenti e nei casi ivi previsti”.
Ed al riguardo, l’art. 551 cod. proc. civ. richiama espressamente gli
artt. 525 e seguenti, cioè anche l’art. 528 cod. proc. civ., anch’essi
modificati dalla novella del 2006 [e precisamente: l’art. 525, al suo nuovo
comma primo, corrispondente all’originario secondo, in forza dell’art. 2,
comma 3, lett. e), n. 11, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod.
dalla I. 14 maggio 2005 n. 80; l’art. 528, al comma 1, nel testo risultante
dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 14, del medesimo d.11; e la complessiva
disposizione che se ne ricava, prevalente sul tenore testuale dell’art. 499
cpv. cod. proc. civ. sia perché speciale sia in virtù dell’espresso rinvio

rg 5148-11- ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

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Pertanto, non ha errato la gravata sentenza nell’intendere riferita la

dell’ad. 500 cod. proc. civ., comporta che ancora oggi nell’espropriazione
presso terzi i creditori chirografari che intervengono successivamente alla
prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per
l’assegnazione, purché prima del provvedimento di distribuzione,
concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che
sopravanza dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori pignorante,
privilegiati ed intervenuti tempestivamente.

oggi alla prima udienza e, cioè, a quella indicata nell’atto di citazione
previsto dall’ad. 543 cod. proc. civ., che è appunto quella per provvedere
sull’istanza di vendita o di assegnazione del credito pignorato dal
pignorante (Cass. 4 ottobre 2010, n. 20595).
Pertanto, correttamente sono stati ritenuti tardivi tutti gli interventi
del Fallimento, formulati in tempo di gran lunga successivo alla prima
udienza indicata nell’atto di citazione, questa desumendosi essersi avuta
nell’anno 1997, in applicazione del seguente principio di diritto: anche

dopo la novella del 2006, nell’espropriazione presso terzi i
creditori chirografari che intervengono successivamente
all’udienza indicata nell’atto di citazione previsto dall’art. 543
cod. proc. civ.,

purché prima del provvedimento di distribuzione,

concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata
che sopravanza dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori
pignorante, privilegiati ed intervenuti tempestivamente.
§ 6.4. Infine, il terzo motivo – ove possano ritenersi complete ed
esaustive le trascrizioni in ricorso degli atti rilevanti del giudizio concluso
con la gravata sentenza – è infondato.
Invero, quanto meno sulla spettanza degli interessi convenzionali
del creditore Canoni, sostituto ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ.,
nonché sull’effettiva postergazione di tutti i crediti di esso interventore
Fallimento Factor Industriale, quest’ultimo è tecnicamente soccombente e
tanto fonda a sufficienza la sua condanna alle spese del giudizio.
§ 7. – Tanto il ricorso principale che quello incidentale del Fallimento
Factor Industriale spa vanno respinti, mentre quello della Immobiliare
Cometa srl va dichiarato inammissibile.
Per la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità
possono adeguatamente compensarsi tra tali parti; quanto a quelle

n2 5148-11 – ud. 12.2.15 – est. cons. F. De Stefano

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Tanto comporta che la tempestività dell’intervento si rapporta anche

sostenute dagli altri intimati, analoga statuizione di compensazione,
fondata però sulla sostanziale identità di posizione processuale con la
ricorrente principale, può adottarsi anche quanto al Canoni; e solo le
spese di Roma Capitale, totalmente vittoriosa e terzo pignorato non
coinvolto in alcuna delle contestazioni mosse, possono essere poste a
carico delle parti che hanno dispiegato ricorso (cioè della ricorrente
principale e dei ricorrenti incidentali, ma non anche del Cartoni, nei

applicazione anche del principio di causalità e tra loro solidalmente – per
la pari incidenza causale nella determinazione delta necessità di difendersi
nella presente sede – secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale del
Fallimento Factor Industriale spa; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale di Immobiliare Cometa srl; compensa le spese del giudizio di
legittimità tra detti ricorrenti, tra costoro e Paolo Canoni, nonché tra
Roma Capitale e Paolo Carloni; condanna la ricorrente principale ed i
ricorrenti incidentali, ciascuno in pers. del rispettivo leg. rappr.nte p.t. e
tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore di Roma Capitale, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidandole in €
10.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 12 febbraio 1015.

rapporti col quale può adottarsi analoga pronunzia di compensazione), in

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