Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9011 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5879/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GAETANO DE RUVO, DARIO

BOTTURA, DANIELA ANZIANO e FRANCESCA FERRAZZOLI;

– controricorrente –

e contro

SCIP – SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3541/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la derisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dell’INPS; in proprio e quale procuratore della SCIP s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione, relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali, a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c., per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la condizione costituita dal “previo versamento del prezzo” non avrebbe potuto ritenersi meramente potestativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1355 e 2932 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27, 37 e 47, D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 11 e 13, art. 1 della Tariffa 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe commesso una serie di errores in iudicando, avendo distinto la condizione potestativa da quella meramente potestativa, sulla base della valutazione circa la serietà dei motivi retrostanti, piuttosto della natura degli interessi coinvolti, non avendo considerato la funzione antielusiva della previsione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 e la specialità di detta disposizione rispetto alla disciplina civilistica;

che l’Istituto intimato si è costituito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, poichè la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio (Sez. 5, n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 5, n. 21625 del 23/10/2015; Sez. 5, n. 16818 del 24/07/2014);

che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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