Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9010 del 31/03/2021
Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 31/03/2021), n.9010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11720-2019 r.g. proposto da:
I.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato
Valentina Nanula, con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale
della Milizie n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Stefania
Paravani.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex
lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data
13.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da I.M., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.
2. Il decreto, pubblicato il I.M., è stato impugnato da I.M. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso.
E’ stato depositato in data 20.7.2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Valentina Nanula, munita di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia.
Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Occorre compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021