Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9010 del 06/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017), n. 9010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5511/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.M. DI M.G. & C SNC (C.F. (OMISSIS)) e
M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 9308/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 23/10/2015;
nonchè
sul ricorso 5512/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9306/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 23/10/2015;
udita la relazione delle cause svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte deve preliminarmente riunire il ricorso n. 5511/2016 con quello n. 5512/2006 (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), riguardante il socio M.G., atteso che il giudizio nei confronti di quest’ultimo si è svolto parallelamente, mentre nei confronti dell’altro socio (accomandatario) M.A. è pacifico l’intervenuto decesso e che, pertanto, nel caso di specie non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio;
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello di della s.n.c. A.M. di M.G. & C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione della società contro un avviso di accertamento IVA e IRAP per l’anno 2006;
che nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di accertamento sarebbe stato irregolare, in assenza del cosiddetto contraddittorio preventivo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 29, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sulla mancata integrazione del contraddittorio, che pure era obbligatoria, trattandosi di un rapporto plurisoggettivo ed, inoltre, avrebbe fatto riferimento ad una giurisprudenza superata dalle SS.UU. n. 24823 del 9 dicembre 2015;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo del ricorso è fondato;
che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U., n. 24823 del 09/12/2015)
che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, riunito il ricorso n. 5512/2016 r.g. al presente, lo accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017